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Lex & The City - Attenti ai rischi del vitalizio assistenziale

2/10/2016 | Russo De Rosa Associati - Studio Legale e Tributario

Può essere un utile strumento, a patto tuttavia che esso si fondi su un equilibrio ragionevole. Ecco il parere del Tribunale di Torino.


Il Tribunale di Torino, nel decreto del 27 novembre 2015, ha stabilito che un beneficiario dell’amministrazione di sostegno può essere parte contraente di un contratto di vitalizio assistenziale, ovvero di quel contratto in forza del quale una parte si obbliga a prestare assistenza all’altra sino alla morte di quest’ultima, in cambio del trasferimento della proprietà di un bene, generalmente immobile.

 

Il citato Tribunale ha, infatti, autorizzato l’acquisto di un immobile da parte del beneficiario, con intestazione della nuda proprietà al soggetto che lo assiste, a fronte dell’impegno da parte di quest’ultimo a prestare assistenza morale e materiale al beneficiario sino alla sua morte. 

 

Il contratto di vitalizio assistenziale in questo contesto può essere un utile strumento, a patto tuttavia che esso si fondi su un equilibrio ragionevole, seppur nell’ambito di un rapporto fondamentalmente aleatorio, tra: (i) l’indeterminabilità della prestazione complessiva cui risulterà obbligato il vitaliziante, commisurata all’incerta durata della vita umana e alla variabilità dei bisogni alimentari e di assistenza del vitaliziato e (ii) proporzionalità delle rispettive prestazioni a carico delle parti. E’ opportuno a tal fine includere nell’accordo una valutazione condivisa del valore dell’immobile e una descrizione quanto più precisa possibile delle attività assistenziali richieste.

 

Ricorrendo i sopracitati presupposti, delineati anche dalla Corte di Cassazione nella decisione n. 7479 del 2013, il vitalizio assistenziale si presenta come un contratto oneroso (la prestazione a favore del beneficiario non consiste nella dazione di una somma di denaro, ma in prestazioni assistenziali di natura personale, quali, a titolo esemplificativo, la compagnia, il trasporto, l’assistenza sanitaria) e, pertanto, non soggiace alle regole dettate per il contratto di donazione e ai relativi limiti sia in tema di azione di riduzione che in tema di collazione. 

 

Essendo un contratto a titolo oneroso, deve essere prestata particolare attenzione al rischio d’inadempimento o di premorienza del vitaliziante; al momento della conclusione del contratto egli, infatti, ha già ricevuto la prestazione convenuta (es. trasferimento di un immobile) mentre il vitaliziato riceve semplicemente un diritto di credito alle prestazioni assistenziali in suo favore.

 

Si ritiene preferibile, pertanto, inserire nel contratto (i) una clausola risolutiva espressa con cui le parti stabiliscano quale inadempimento contrattuale sia causa di risoluzione del contratto, con il conseguente obbligo di restituzione del bene da parte del vitaliziante e (ii) una clausola che determini che l’obbligazione del vitaliziante non si estingue in caso di premorienza dello stesso ma sia trasmissibile agli eredi, anche sotto forma di equivalente monetario delle prestazioni vitalizie dovute al vitaliziato.

 

Il contratto di vitalizio assistenziale si presenta come un valido strumento per garantire al vitaliziato l’assistenza di cui necessita; esso, infatti, potrebbe trovare applicazione sia nei rapporti familiari che nei rapporti tra conviventi che intendano regolamentare i loro reciproci rapporti assistenziali e di vita comune, a condizione che vi sia l’aleatorietà delle prestazioni e la necessità di assistenza da parte di uno degli stipulanti.

 

Giova, infatti, sottolineare che, nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale di Torino, il vitaliziato era beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno e, conseguentemente, era stata previamente accertata la sua necessità di assicurarsi costantemente cure ed assistenza.

 

Ove lo stato di necessità del vitaliziato non sussista o vi sia una evidente e non giustificata sproporzione tra gli obblighi delle parti, vi sarebbe il rischio che il contratto di vitalizio assistenziale possa essere qualificato come un contratto di donazione e che venga eventualmente dichiarato nullo per assenza di causa o per difetto di forma.

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