Tempo di lettura: 2min

I consulenti autonomi e le SCF dovranno pagare l'IVA

2/9/2018

È quanto stabilisce l'Agenzia delle Entrate in una risposta a un intermediario assistito dallo studio Loconte & Partners


Le SCF e i consulenti autonomi, che prestano il servizio di consulenza indipendente fee only. dovranno pagare l'IVA. È quanto stabilisce la direzione centrale normativa dell’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 954 – 914/2017, presentato da un intermediario assistito dallo studio Loconte & Partners. Il Fisco così stabilisce per la prima volta che "una società che opera nell’ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti, in una posizione di assoluta indipendenza rispetto a qualsiasi realtà finanziaria coinvolta (banche, gestori, ecc.), non distribuisce strumenti finanziari propri, non percepisce alcuna retrocessione dalle banche depositare o da altri operatori finanziari che sono soggetti terzi rispetto ad essa, vede il suo compenso qualificato come imponibile ai fini IVA, con conseguente applicazione dell’imposta in sede di rivalsa verso il cliente".

La portata del provvedimento è di ancor maggior rilevanza se si considera che arriva a ridosso dell’entrata in vigore della MiFID2 che, a sua volta, obbligherà gli intermediari a dare piena evidenza proprio a tutti quei rapporti economici che si interpongono nel rapporto tra cliente e intermediario finanziario. Il servizio di consulenza in materia di investimenti, svolto dall’operatore, è remunerato esclusivamente dalle commissioni di consulenza e dalle commissioni di performance addebitate sul patrimonio del cliente/investitore oggetto del servizio, come risultante dall’esecuzione delle raccomandazioni prestate e dagli aggiornamenti del portafoglio modello scelto dal cliente.

L’Agenzia delle Entrate afferma che “l’autonomia e la terzietà della società istante rispetto al soggetto che promuove i titoli ovvero a qualsiasi altra realtà finanziaria coinvolta è apprezzabile anche dal punto di vista operativo, in quanto, qualora il cliente intenda disporre operazioni relative a strumenti finanziari conformi alle raccomandazioni ricevute dalla società istante, lo stesso deve necessariamente avvalersi dell’intermediario presso il quale è depositato il patrimonio oggetto del servizio e/o di altri intermediari individuati, a sua discrezione, autorizzati alla negoziazione per conto proprio, all’esecuzione di ordini per conto dei clienti, alla ricezione e trasmissioni di ordini e/o al collocamento di strumenti finanziari”.

Condividi

Seguici sui social

Advisor è la prima piattaforma interamente dedicata alla consulenza patrimoniale e al risparmio gestito con oltre 38.000 professionisti già iscritti


Accedi a funzionalità esclusive e migliora la tua esperienza di navigazione


  • Leggi articoli esclusivi
  • Salva le tue news preferite
  • Partecipa ad eventi esclusivi
  • Sfoglia i magazine in anteprima

Iscriviti oggi!

Hai già un profilo? Accedi qui

Cerchi qualcosa in particolare?