PIR: arrivano i chiarimenti del Fisco
A un anno dalla nascita dei Piani individuali di risparmio (PIR), l’Agenzia delle entrate ha analizzato le diverse questioni emerse dall’applicazione della disciplina agevolativa introdotta dalla legge di Bilancio 2017. I chiarimenti sono contenuti nella circolare 3/E del 26 febbraio. Di seguito riassumiamo alcune delle interpretazioni fornite dal Fisco.
Cambio di intermediario
Nel documento l'Agenzia delle entrate chiarisce che il trasferimento del piano dall’intermediario presso cui è stato costituito a un altro intermediario autorizzato alla gestione non determina la decadenza dal regime agevolato: in questi casi occorre solo che il rapporto di destinazione sia un piano di investimento intestato allo stesso titolare. Inoltre, l'intermediario presso cui il piano è trasferito deve procurarsi dall'intermediario di provenienza tutte le informazioni rilevanti previste dalla normativa, oltre ai dati relativi alle ritenute e alle imposte sostitutive non applicate in via condizionata, nonché ogni altra informazione necessaria in relazione agli investimenti effettuati nel piano, per ciascun anno di durata dello stesso.
Minori
Nel caso di un Pir intestato a un minore (non sono previsti limiti di età delle persone fisiche che possono esserne titolari) "il regime di non imponibilità si applica solo se l’usufruttuario, a cui è imputato il reddito finanziario derivante da investimenti inseriti in un Pir intestato a un minore, non sia contemporaneamente titolare di altro Pir". In linea generale, infatti, il Testo unico delle imposte sui redditi "prevede che i redditi dei beni dei figli minori soggetti all’usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore e che in presenza di un solo genitore (o se l’usufrutto legale spetta a un solo genitore) i redditi gli sono imputati per l’intero ammontare".
Trasferimento all'estero
Per i titolari che si trasferiscono all’estero, il Fisco ricorda che il trasferimento della residenza fiscale "implica il venir meno dell’applicazione del regime fiscale agevolato, consolidando il regime di esenzione per i redditi già realizzati e per quelli maturati fino al momento della perdita della residenza, anche se relativi a strumenti finanziari per i quali al momento in cui ha efficacia il trasferimento di residenza non è maturato l’holding period, a condizione, però, che il soggetto continui a mantenerne la titolarità nell’ambito di un rapporto ordinario senza cambio di intestazione".
Uso dei derivati
Quanto ai derivati, la circolare precisa che questi strumenti, il cui valore dipende dall'andamento di un’altra attività finanziaria o reale sottostante, non possono, in linea generale, beneficiare della disciplina dei PIR. Tuttavia, nella circolare si è ulteriormente precisato che gli OICR Pir compliant possono inserire derivati nell’ambito della quota libera del 30% all’unico scopo di ridurre il rischio degli investimenti qualificati.
Emittenti Pir compliant
Per quanto concerne l’applicazione dell’agevolazione fiscale, l’Agenzia delle entrate specifica che il compito di certificare i requisiti di esistenza di una stabile organizzazione in Italia e di residenza in determinati Stati delle imprese oggetto di investimento (requisito del radicamento in Italia) spetta alla società emittente. La stessa certificazione, inoltre, deve riguardare la sussistenza di tali requisiti alla data di effettuazione dell’investimento.
Fondi pensione, fondi di fondi e Pir assicurativi
La legge prevede che le Casse di previdenza e i fondi pensione possono destinare fino al 5% del proprio attivo patrimoniale a investimenti qualificati dei PIR. E la circolare ora precisa che ai fini della applicazione di tale limite, se in un esercizio vengono effettuati investimenti rilevanti fino al limite del 5%, nell’esercizio successivo possono essere effettuati investimenti agevolabili solo nei limiti del 5% dell’incremento dell’attivo patrimoniale. Nel caso di diminuzione dell’attivo patrimoniale, invece, non si potranno effettuare ulteriori investimenti qualificati restando validi come tali quelli posti in essere negli esercizi precedenti. Per quanto riguarda i fondi di fondi e i Pir assicurativi, il Fisco ha ribadito che i vincoli di composizione e i limiti di concentrazione devono essere rispettati in riferimento degli attivi”.