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I principi fiscali internazionali alla prova della pandemia

4/1/2020 | Redazione Private

Ludovici Piccone & Partners fa un’analisi sull’adeguatezza delle norme durante l’emergenza Coronavirus


 A cura di Ludovici Piccone & Partners

Negli ultimi anni, la comunità fiscale internazionale ha dibattuto sull’adeguatezza dei principi fiscali internazionali alla luce delle sfide poste dalla digitalizzazione dell'economia. Anche se, si spera, l'attuale global lockdown avrà un effetto temporaneo, la reazione alla pandemia del coronavirus sta creando una grande discontinuità che potrebbe anche mettere alla prova le regole messe in atto per governare uno scenario in cui le persone sono libere di muoversi e di decidere dove lavorare o soggiornare. La patologia del momento consente di applicare le norme in modo diverso rispetto a quanto succederebbe nel contesto fisiologico per cui le norme stesse sono state emanate? 

Residenza di persone fisiche

Il Signor X è fiscalmente residente in Cina. Quando la pandemia è scoppiata, ha deciso di trasferirsi a Milano per stare vicino alla sua famiglia d'origine. Ha trascorso alcuni mesi a Milano, ed è stato trattenuto in città dal lockdown disposto dal governo italiano. Tali misure si protrarranno almeno fino alla fine di aprile, ma potrebbero essere ulteriormente prolungate. Inoltre, a causa delle misure cinesi per limitare l'ingresso nello Stato di cittadini non cinesi, potrebbe accadere che debba trascorrere una parte piuttosto significativa dell'anno in Italia. Il signor X sarà considerato residente italiano nel 2020 anche se il suo soggiorno in Italia non è volontario ma è la conseguenza di un'ordinanza del Governo? Le regole attuali non sembrano fare grandi differenze tra le ragioni che stanno alla base delle situazioni di fatto, ma la loro interpretazione richiede una certa flessibilità alla luce dello straordinario momento che stiamo vivendo. Certo, da un lato il signor X ha deciso di trasferirsi in Italia quando era libero di trasferirsi altrove, ma dall'altro non è attualmente libero di muoversi. L'intento psicologico del Signor X va adeguatamente valutato prima di giungere a una conclusione troppo facile.

Reddito da lavoro dipendente

Il Signor X è ancora un dipendente di una società cinese. Durante il suo soggiorno in Italia continua a lavorare in modalità smart working e riceve il suo compenso. Il reddito prodotto nel periodo che il Signor X trascorre in Italia è imponibile come reddito di fonte italiana? In linea di principio la risposta dovrebbe essere affermativa, anche se la regola dei 183 giorni del trattato applicabile può contribuire a limitare la tassazione italiana, a condizione tuttavia che il Signor X non si qualifichi come residente italiano e la sua permanenza lavorativa in Italia non duri più di 183 giorni. Tuttavia, con un certo grado di flessibilità si potrebbe sostenere che questo periodo di smart working può, in una certa misura, essere assimilato ad un periodo di ferie (forzato), durante il quale il dipendente può continuare a lavorare, ma generalmente i giorni non contano per determinare la tassazione del reddito da lavoro dipendente.

Stabile organizzazione

Cosa succede se l'attività svolta in Italia dal Signor X configura una stabile organizzazione in Italia del datore di lavoro cinese? Pre-coronavirus, si è ampiamente discusso su quanto l'aumento della modalità di lavoro in smart working transfrontaliero potrebbe dare luogo a una proliferazione di stabili organizzazioni in tutto il mondo. Ma nello scenario attuale, si dovrebbe dare il giusto peso all'effettiva volontà del datore di lavoro, che ragionevolmente non intendeva affatto stabilirsi in Italia. La questione è molto significativa, anche perché se si potesse individuare una stabile organizzazione, la regola dei 183 giorni di cui sopra non sarebbe più utile per evitare la tassazione in Italia dei redditi da lavoro dipendente percepiti dal lavoratore smart "forzato".

Residenza del datore di lavoro

Se il Signor X è un top manager della società cinese, la presenza in Italia per un periodo non breve e lo svolgimento di un’attività lavorativa nel territorio dello Stato configurano una sede di direzione o addirittura la sede di direzione effettiva? Anche in questo caso, le regole attuali dovrebbero essere applicate con la dovuta flessibilità, tenendo conto dell'effettiva intenzione delle parti coinvolte e delle circostanze eccezionali che ci troviamo ad affrontare.

Sostanza delle società estere e prezzi di trasferimento

Supponiamo ora che il Signor X sia un dipendente di una società lussemburghese che fa parte di un gruppo multinazionale, impegnato nel settore delle gestioni patrimoniali, o nel settore del private equity o in altri settori simili. È stato distaccato in Lussemburgo per configurare una struttura locale adeguata e per soddisfare le esigenze fiscali e normative sia locali sia italiane post-BEPS. La presenza in Italia per un periodo non breve impatta sulla valutazione di artificiosità della struttura estera? E che dire degli accordi sui prezzi di trasferimento che si basano sul tempo trascorso dai dipendenti che svolgono funzioni specifiche?

Imposte sul reddito "convenzionale”

I soggetti fiscalmente residenti in Italia sono tassati sul loro reddito globale, compresi i redditi generati dall'attività lavorativa svolta all'estero. Tuttavia, se una persona lavora in modo continuativo ed esclusivo all'estero e rimane fuori dall'Italia per almeno 183 giorni, il reddito imponibile italiano è determinato non solo in base al reddito effettivo percepito, ma anche in base ad alcuni schemi normalmente predisposti per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti dai dipendenti che lavorano al di fuori dell'Unione Europea. Tale reddito orario può essere anche molto inferiore al reddito effettivo. Se il signor X è residente in Italia, La presenza lavorativa forzata in Italia fa venire meno il diritto ad invocare tale disposizione?

Conclusioni 

Questi sono solo alcuni esempi delle questioni relative alle norme fiscali internazionali che la pandemia di coronavirus ha sollevato. La questione è globale e non limitata a un paese in particolare. A breve termine, le relative incertezze possono causare un conflitto tra i datori di lavoro e i loro dipendenti; a lungo termine, possono dar luogo a un pesante contenzioso fiscale con le autorità. È vero che non è una priorità impellente per le autorità fiscali valutare queste situazioni, ma è anche vero che gli eventuali controlli saranno effettuati nei prossimi tre-quattro anni, quando si spera che la pandemia venga sconfitta e l'economia si ristabilirà in modo che la solita "caccia al denaro" torni ad essere una priorità assoluta. In questo contesto, sarebbe utile avere ORA una condivisione comune delle attuali implicazioni fiscali e, come al solito, tale esigenza richiede un attento coordinamento guidato dall'OCSE.

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