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5/17/2016
Gli intermediari dovranno informare il cliente, prima della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, se l’advice è fornita su “base indipendente” o meno. È quanto prevede l’articolo 24 bis del TUF (parte I) nella forma posta in consultazione pubblica dal Tesoro (c’è tempo per far pervenire le riposte fino al 9 giugno) a seguito delle misure che attuano il pacchetto MiFID II – MiFIR.
Le nuove regole obbligano il consulente a informare il cliente, prima di prestare il servizio, “se la consulenza è basata su un’analisi del mercato ampia o più ristretta delle varie tipologie di strumenti finanziari” e in particolare “se la gamma è limitata agli strumenti finanziari emessi o forniti da entità che hanno con il prestatore del servizio stretti legami o altro stretto rapporto legale o economico, come un rapporto contrattuale talmente stretto da comportare il rischio di compromettere l’indipendenza della consulenza prestata”. È il caso, quest'ultimo, dei prodotti in house o di case terze che hanno stretto accordi di distribuzione con un intermediario (rete di consulenti, banca o SIM).
L'intermediario dovrà dire in anticipo, inoltre, "se verrà fornita ai clienti la valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati". Quanto alla definizione di consulenza finanziaria, stando al testo posto in consultazione, quella su base indipendente (fee only) è tale se considera una "congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato". La gamma di prodotti presa in considerazione, in questo caso, deve essere sufficientemente diversificata "in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti in modo da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente soddisfatti" e non deve essere limitata ai prodotti di casa o di case terze che abbiano con la rete distributiva “legami o rapporti legali o economici” che possano compromettere l’indipendenza della consulenza.
È introdotto, infine, il divieto di incentivo nella prestazione del servizio di consulenza su base indipendente: in questo caso non si devono accettare e trattenere “onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi”. Sono ammessi solo “benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono esser e considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti”. Tali benefici non monetari di entità minima "devono essere chiaramente comunicati ai clienti".
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