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MiFID II: via libera al decreto legislativo di attuazione

5/2/2017

Si ampliano gli obblighi di comunicazione alla clientela sui costi della consulenza e dei prodotti. Le informazioni su tutte le voci devono essere presentate in forma aggregata. Fee only e Scf autorizzate al servizio fuori sede


Via libera dal Consiglio dei ministri al decreto legislativo di attuazione della MiFID II (direttiva 2014/65/UE) e di adeguamento della normativa nazionale alla MiFIR (regolamento UE 600/2014). Il Cdm che si è tenuto venerdì scorso, 28 aprile (qui il comunicato) ha approvato il testo in via preliminare. "La direttiva e il regolamento - si legge nel comunicato stampa pubblicato a termine del Cdm - modificano la precedente disciplina, includendo settori in precedenza non regolamentati, come la consulenta finanziaria indipendente, e impostando un sistema più completo di vigilanza e di applicazione delle regole, con lo scopo di normare un mercato sempre più vario e complesso, caratterizzato dall’incremento delle tipologie di strumenti finanziari e dalla diffusione dei sistemi di trading ad alta frequenza, attraverso i quali ha luogo una quota rilevante delle transazioni sui mercati telematici".

L’obiettivo, prosegue il comunicato,  "è lo sviluppo di un mercato unico dei servizi finanziari in Europa, nel quale siano assicurate la trasparenza e la protezione degli investitori, in modo che i risparmiatori e le imprese di investimento possano operare a livello transfrontaliero ("passaporto unico") con maggiore semplicità e a condizioni identiche in tutti gli stati dell'Unione". I principali soggetti interessati dalle nuove disposizioni sono le SIM, le banche che prestano servizi di investimento, le SGR che prestano servizi di investimento, i gestori di mercati regolamentati e gli operatori nel settore energy e commodity player.


PIÙ POTERI ALLE AUTORITÅ
Le nuove disposizioni regolano i potenziali conflitti di interesse tra le parti e richiedono un’adeguata profilatura del risparmiatore: le imprese di investimento, infatti, dovranno attenersi a regole più stringenti per garantire ai clienti che i prodotti finanziari loro offerti siano adeguati alle loro esigenze e caratteristiche e che i beni nei quali investono siano adeguatamente protetti. Si prevede poi che l’ESMA, l’EBA, per i depositi strutturati, e le autorità di vigilanza nazionali (Consob e Banca d’Italia) abbiano la facoltà di vietare o limitare la distribuzione di taluni prodotti finanziari. In particolare, le autorità europee e naizonali "potranno valutare il merito dei prodotti offerti e potranno vietare su base temporanea la loro commercializzazione e lo svolgimento di qualunque altra attività qualora ritengano che essi possano compromettere la stabilità e l’integrità dei mercati, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e gli interessi degli investitori".

FOCUS SUI COSTI
Inoltre, si ampliano poi gli obblighi di comunicazione alla clientela su costi e oneri connessi ai servizi di investimento o accessori che devono includere anche il costo della consulenza (se rilevante), il costo dello strumento finanziario raccomandato o venduto al cliente e le modalità con cui il cliente può remunerare il servizio d’investimento ricevuto. Le informazioni circa tutte le voci di costo devono essere presentate in forma aggregata, per consentire al cliente di conoscere il costo complessivo ed il suo impatto sul rendimento atteso dall’investimento.

FEE ONLY
Nuove norme sono previste anche in tema di consulenza finanziaria, con l’introduzione della consulenza “indipendente” (è stato inserito un articolo, il 30 bis, che autorizza i consulenti autonomi fee only e le Scf a prestare il servizio fuori sede) e con alcune specifiche previsioni che devono essere osservate dalle imprese di investimento. "Il recepimento della Direttiva MiFID II ha, infine, costituito l’occasione per definire una disciplina unitaria nell’ambito del sistema finanziario riguardo all’istituto della segnalazione delle violazioni" conclude il comunicato del Cdm.

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