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3 gennaio 2018, inizia l'era della MiFID II

1/3/2018

Tra le varie novità l’introduzione del concetto di consulenza indipendente e di una serie di requisiti organizzativi applicati ai rapporti tra produttori e distributori


Oggi entra in vigore la MiFID II. Ci sono voluti quasi quattro anni dall’adozione del Parlamento europeo (aprile 2014), che fissava il termine ultimo per l’entrata in vigore al 3 gennaio 2017 nei paesi membri della Ue, poi ulteriormente prorogato di un anno. La direttiva, recepita nell’ordinamento italiano la scorsa estate, con la modifica di alcuni articoli del TUF, ha come obiettivo lo sviluppo di un mercato unico dei servizi finanziari in Europa, nel quale siano assicurate la trasparenza e la protezione degli investitori. Tra le varie novità che la MiFID II ha apportato in tema di prestazione dei servizi di investimento, ricordiamo l’introduzione del concetto di consulenza indipendente e di una serie di requisiti organizzativi che saranno applicati ai rapporti tra produttori e distributori di prodotti finanziari.

Le imprese di investimento, in particolare, sono chiamate a specificare ai clienti: se la consulenza è prestata su base indipendente o meno; se la consulenza è basata su un’analisi del mercato ampia o più ristretta; e se l’impresa fornirà ai clienti la valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati. La valutazione del cliente si basa sulla raccolta di una serie di informazioni, che vanno dalle conoscenze ed esperienze in materie di investimento, alla sua situazione finanziaria (tra cui la capacità di sostenere eventuali perdite) e i suoi obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio.

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Passando alla governance di prodotto, le case di investimento sono chiamate a definire e applicare un processo di approvazione per ogni strumento finanziario prima della sua commercializzazione o distribuzione alla clientela. La direttiva prevede, in particolare, che i clienti al dettaglio vengano disegnati per un target preciso di investitore in termini di esigenze, disposizione al rischio, competenze finanziarie. Da parte loro, i distributori (reti di consulenti finanziari e banche) sono tenuti a contribuire all’implementazione di strategie distributive appropriate rispetto alle caratteristiche del mercato target, monitorando nel tempo l'adeguatezza dell'investimento.

Quanto ai costi, dovranno essere indicati in modo aggregato e nelle singole componenti (commissioni di ingresso e di uscita, di gestione e di collocamento) sia prima sia durante l'investimento, almeno con cedenza annuale, e dovranno essere indicati in termini percentuali e assoluti. Confrontare i prodotti sarà più facile per i clienti grazie al Kid, un prospetto di poche pagine che fornisce alcune informazioni chiave come il grado di rischiosità (da 1 a 7), il rendimento atteso in alcuni scenari di mercato, i costi di gestione e la loro incidenza sul rendimento. Le Authority, infine, potranno sospendere la vendita dei prodotti ritenuti pericolosi.

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