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Sulle rendite il Fisco raddoppia

5/21/2014 | Paolo Ludovici (*)

Dal 1 luglio entra in vigore la nuova aliquota al 26%. I dettagli del provvedimento e le disposizioni transitorie


L’art. 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 ha innalzato dal 20% al 26% l’aliquota dell’imposta applicabile sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria. Fino al 31 dicembre 2011, l’aliquota base era del 12,5% e pertanto in due anni e mezzo l’imposizione sui redditi finanziari è più che raddoppiata.

Seguendo il solco delle precedenti esperienze, la nuova aliquota non è applicabile ai redditi (di capitale e diversi) relativi a titoli di Stato ed equiparati, alle obbligazioni emesse da Stati white list e ai titoli di risparmio per l’economia meridionale, che continuano ad essere incisi nella misura del 12,5%. Sono altresì estranei alla modifica normativa i redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo dei contribuenti, quali ad esempio i proventi derivanti da OICR extracomunitari e i redditi (dividendi e plusvalenze) relativi a partecipazioni qualificate. Tali ultimi redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72% del loro ammontare lordo, che determina per i soggetti ad elevato reddito un’imposta massima del 21,38% circa (senza considerare le addizionali). Resta logicamente poco giustificabile, e comunque costituisce un netto cambio di direzione rispetto al passato, un divario di imposizione a favore dei titolari di partecipazioni qualificate (21,38% rispetto al 26%).

 

Disposizioni transitorie

La nuova aliquota sarà applicabile dal 1° luglio 2014 ma, come nel passato, la norma contiene alcune disposizioni transitorie volte ad evitare arbitraggi e distorsioni.

Con riferimento ai redditi di capitale si prevede l’applicazione dell’aliquota del 26% ai soli redditi maturati dal 1° luglio 2014 a prescindere dalla data di incasso dei relativi proventi. Tale previsione si applica anche ai redditi di capitale relativi a contratti di assicurazione sulla vita, per i quali sono applicabili aliquote differenti per la quota parte dei redditi maturata fino al 31 dicembre 2011 (12,5%), quella maturata dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 (20%) e quella maturata successivamente a tale data (26%).

Per i dividendi, invece, vale un rigido criterio di cassa così come per i redditi diversi la data spartiacque è definita in funzione del momento di realizzazione del provento (ad esempio, cessione delle partecipazioni entro il 30 giugno 2014, anche se il corrispettivo è percepito successivamente a tale data). Come nel passato, resta ferma la possibilità di affrancare i plusvalori maturati assoggettandoli all’aliquota del 20% a prescindere dall’effettivo realizzo dei redditi. Tale possibilità, tuttavia, deve essere esercitata in modo coerente su tutti gli strumenti finanziari detenuti (ad eccezione delle quote di OICR).

La data spartiacque è importante anche con riferimento al riporto delle minusvalenze, giacché l’importo effettivamente riportabile è rimodulato in funzione della data di produzione delle stesse: per le minusvalenze prodotte prima del 1° gennaio 2012 la quota riportabile è solo del 48,08% (pari al rapporto tra l’aliquota del 12,5% e quella del 26%) mentre per quelle prodotte tra il 1° gennaio 2013 e il 30 giugno 2014 la quota riportabile è solo 76,92% (pari al rapporto tra l’aliquota del 20% e quella del 26%).

 

(*) Maisto e Associati. In Aipb è membro del Collegio dei Probiviri Vicepresidente della Commissione Tecnica Normativa e Consulenza Legale e Fiscale e membro della Commissione Tecnica Private Insurance.

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