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La Consob gioca d'anticipo sulla MiFID 2

6/25/2014 | Luca Zitiello (*)

La Commissione raccomanda agli intermediari di astenersi dalla distribuzione di prodotti complessi ai clienti retail. Timori tra gli operatori


Ha destato molto interesse il documento messo in pubblica consultazione dalla Consob sulla produzione e distribuzione dei prodotti finanziari complessi in data 28 maggio 2014, un'iniziativa che tende ad anticipare alcune importanti novità contenute nella MiFID 2, il cui testo è stato recentemente approvato dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

 

La Consob parte da due assunti: da un lato, nel corso degli ultimi anni, vi è stata una progressiva estensione alla clientela retail di prodotti d'investimento riservati in precedenza a clienti professionali; dall'altro, livelli di complessità elevata accrescono le difficoltà di comprensione delle caratteristiche e dei rischi derivanti dalle operazioni finanziarie e pregiudicano la capacità dei risparmiatori di assumere consapevoli decisioni di investimento. Su queste basi, l'organo di vigilanza ritiene necessario fornire delle regole che incidano sul processo di disegno (c.d. ingegnerizzazione) e di distribuzione di prodotti finanziari complessi da parte degli intermediari. In effetti con la Mifid 2, questi ultimi dovranno adottare rigorose misure di product governance volte a definire precise strategie commerciali che li portino a fabbricare e/o a distribuire esclusivamente prodotti coerenti con i bisogni e le caratteristiche della loro clientela.

 

Nel dettaglio, la Consob propone un primo elenco di prodotti con caratteristiche di complessità molto elevata raccomandando agli intermediari di astenersi dal distribuirli alla clientela al dettaglio in ragione della scarsa intellegibilità della loro struttura e dell'inidoneità a soddisfare gli interessi della clientela con assunzione di rischi senza la necessaria consapevolezza. Inoltre, la Commissione fornisce una seconda lista di prodotti ad elevata complessità che gli intermediari potrebbero distribuire solo in presenza di un servizio di consulenza evoluta, ovvero svolta con adeguatezza di portafoglio e valutazione multivariata, che preveda una adeguatezza bloccante, un monitoraggio periodico del portafoglio, una ampia gamma di prodotti ed il rilascio di una informativa scritta sulle motivazioni di ogni raccomandazione. In questo modo, la Consob ha intenso dare attuazione in Italia a due indirizzi resi dall’Esma, l'Autorità europea di vigilanza sui mercati finanziari: il primo, “MiFID practices for firms selling complex products” del 7 febbraio 2014 e il secondo “Good practices for product governance arrangements” del 27 marzo 2014.

 

Un simile intervento di vigilanza sta creando notevole preoccupazione all'interno dell'industria del mercato finanziario in ragione della sua potenziale capacità di restringere la distribuibilità di prodotti che, in ragione degli inducement ad essi riconnessi, appaiono particolarmente remunerativi per gli intermediari distributori e per le loro forze di vendita. Sarà quindi interessante vedere l'evoluzione del provvedimento a seguito della pubblica consultazione al fine di capire se ed in che misura questo atteggiamento "dirigistico" di tutela della clientela verrà mantenuto nella stesura finale.

 

(*) Avv. Luca Zitiello, studio legale Zitiello e Associati

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