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La Cassazione si arresta sul contraddittorio preventivo

3/2/2016 | Stefano Massarotto – Facchini Rossi Soci

La recente sentenza impone delle riflessioni anche sulla Voluntary Disclosure


Una recente pronuncia della Cassazione, la n. 24823 del 9 dicembre 2015 sulla obbligatorietà (o meno) del contraddittorio preventivo all’emissione degli atti impositivi impone delle riflessioni anche sulla Voluntary Disclosure.

 

La Sentenza sembra mutare l’orientamento dell’organo giurisdizionale in merito al “contraddittorio anticipato”, in precedenza considerato quale “principio fondamentale immanente nell’ordinamento tributario”, sottolineando come, per i tributi non armonizzati, il nostro ordinamento “non pone in capo all’Amministrazione finanziaria che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente (…) un generalizzato obbligo di contraddittorio (endoprocedimentale) comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto”.

 

In realtà il contraddittorio preventivo dovrebbe essere una fase imprescindibile della Voluntary Disclosure. La procedura prende avvio da un’apposita richiesta del contribuente con una evidente “inversione dei ruoli” rispetto alla classica dinamica degli accertamenti fiscali. E’ difatti il contribuente medesimo, documentando integralmente i redditi detenuti all’estero e le proprie violazioni, ad offrire spontaneamente le informazioni necessarie alla predisposizione degli atti amministrativi.

 

E’ essenziale quindi che il “meccanismo di collaborazione” con il Fisco non metta in secondo piano la protezione dei diritti e delle garanzie del contribuente. Tale opportunità dovrebbe essere prevista anche in ragione del fatto che altrimenti l’unica possibilità di confronto, sarebbe successiva alla notifica dell’atto mediante la presentazione di un’istanza di accertamento con adesione, con la perdita del beneficio della riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo (che nel procedimento in parola sono applicate nella misura di un terzo). Si auspica a tal riguardo che lo spirito collaborativo della procedura di Voluntary Disclosure prevalga e garantisca comunque una possibilità di interlocuzione delle parti (precedente quindi la notifica degli inviti), proprio in ragione della manifesta volontà di cooperazione del contribuente.

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