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Lex & the City - Fondo patrimoniale, (nuovo) intervento della Cassazione

4/20/2016 | Russo De Rosa Associati - Studio Legale e Tributario

L'annotazione a margine dell'atto di matrimonio è determinante perché solo da quel momento esso sarà opponibile ai creditori


In un’ottica di protezione patrimoniale, per destinare determinati (beni immobili, mobili registrati o quote societarie) ai soli bisogni della famiglia, non è sufficiente costituire un fondo patrimoniale e trascrivere il relativo contratto nei registri immobiliari ma è necessario procedere con l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, perché solo da questo momento esso sarà opponibile ai creditori e inizia a decorrere il termine di prescrizione dell’azione revocatoria volta ad ottenerne l’inefficacia.

 

Lo ha confermato la Corte di Cassazione, tornata ad occuparsi di fondo patrimoniale nella decisione n. 5889 del 24 marzo 2016 intervenendo su un tema tradizionale, ma di costante interesse, ovvero l’esercizio dell’azione revocatoria nei confronti del fondo patrimoniale e l’opponibilità di quest’ultimo ai creditori.

 

La vicenda al vaglio della Suprema Corte prende le mosse da una domanda di azione revocatoria per la declaratoria di inefficacia di un fondo patrimoniale, costituito da due coniugi nel 1999 su beni immobili e annotato a margine dell’atto di matrimonio nell’ottobre 2003, promossa da un creditore per un credito sorto nel settembre 2003. La Suprema Corte, nel caso in esame, coglie l’occasione per confermare quanto già chiarito dalle Sezioni Unite con la decisione n. 21658 del 13 ottobre 2009, ovvero che la costituzione di un fondo patrimoniale rientra tra le convenzioni matrimoniali ed è soggetta alle previsioni dell’art. 162 c.c., che condizionano l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio. Il vincolo creato sui beni immobili è, altresì, soggetto, ai sensi dell’art. 2467 c.c., alla trascrizione, la quale, tuttavia, resta degradata a mera pubblicità–notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo.

 

Ribadisce la Cassazione che il fondo patrimoniale deve considerarsi un atto a titolo gratuito e, pertanto, per un vittorioso esperimento dell’azione revocatoria è sufficiente che il creditore provi che vi sia un pregiudizio per le proprie ragioni e che il debitore ne fosse consapevole al momento del compimento dell’atto, considerando l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio come unico momento rilevante per la verifica dei presupposti dell’azione revocatoria. Infine, si noti che il termine quinquennale di prescrizione dell’azione revocatoria decorre da quando è data effettiva pubblicità al fondo patrimoniale, ovvero dal momento in cui viene effettuata l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio.

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