Tempo di lettura: 2min

Lex & the City - Il fondo patrimoniale protegge (davvero) la famiglia?

5/4/2016 | Russo De Rosa Associati - Studio Legale e Tributario

I beni vincolati sfuggono alla regola della responsabilità patrimoniale generale, essendo “aggredibili” solo per debiti assunti nell’interesse della famiglia


Il fondo patrimoniale rientra nel novero delle convenzioni matrimoniali previste dal codice civile econsente ad uno o entrambi i coniugi o ad un terzo di imporre un vincolo di destinazione su un complesso di beni determinati (immobili, mobili registrati o titoli di credito) per far fronte ai bisogni della famiglia.

 

Presupposto per la costituzione del fondo è l’esistenza di un rapporto di coniugio: esso non può essere istituito da chiunque, restano, infatti, escluse le coppie di fatto e i single, tant’è che il venir meno del vincolo matrimoniale (annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili) determina lo scioglimento del fondo, salvo che vi siano figli minori, nel qual caso il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio.

 

I beni conferiti in fondo patrimoniale costituiscono un patrimonio separato, distinto dal resto della massa patrimoniale, caratterizzato da un vincolo di destinazione al soddisfacimento delle necessità familiari. In virtù di questa peculiare funzione di protezione familiare, i beni vincolati al fondo sfuggono alla regola della responsabilità patrimoniale generale, essendo “aggredibili” solo per debiti assunti nell’interesse della famiglia. Non sono, invece, “aggredibili” per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

 

La segregazione non pone, dunque, i beni conferiti nel fondo senz’altro al riparo dall’aggressione dei creditori (azioni di simulazione, revocatorie e/o esecutive): la riconducibilità del debito ai bisogni della famiglia deve essere valutata dal giudice caso per caso, con riferimento alla relazione esistente tra il fatto generatore delle obbligazioni e i bisogni della famiglia. L’onere della prova incombe sui coniugi i quali devono dimostrare: (i) la regolare (i.e., pubblica e tempestiva) costituzione del fondo patrimoniale e (ii) la conoscenza da parte del creditore dell’estraneità ai bisogni della famiglia.

 

Con riferimento alla nozione di “debiti contratti per i bisogni della famiglia”, la giurisprudenza tende a ricomprendervi non solo i debiti contratti per il mantenimento materiale e spirituale dei suoi componenti, ma anche quelli di natura tributaria sorti per l’esercizio dell’attività imprenditoriale di uno o entrambi i coniugi. Tale orientamento è stato confermato dalla recente sentenza n. 7521 del 15 aprile 2016 la Corte di Cassazione la quale, tuttavia, ha chiarito che l’Erario non può aggredire direttamente e automaticamente i beni conferiti nel fondo patrimoniale per il solo fatto che il debito tributario sia sorto nell’ambito dell’attività di impresa esercitata da uno o entrambi i coniugi. Tali debiti devono infatti risultare strumentali al mantenimento della famiglia.

Condividi

Seguici sui social

Advisor è la prima piattaforma interamente dedicata alla consulenza patrimoniale e al risparmio gestito con oltre 38.000 professionisti già iscritti


Accedi a funzionalità esclusive e migliora la tua esperienza di navigazione


  • Leggi articoli esclusivi
  • Salva le tue news preferite
  • Partecipa ad eventi esclusivi
  • Sfoglia i magazine in anteprima

Iscriviti oggi!

Hai già un profilo? Accedi qui

Cerchi qualcosa in particolare?