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“Dopo di noi”: arriva il trust all’italiana, nuova tutela per le persone con disabilità grave

8/4/2016 | Giulia Barbieri

Le novità legate all'introduzione del contratto di affidamento fiduciario


È approdata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 giugno la legge “Cirinnà”, meglio conosciuta come legge sul “Dopo di noi”, a sostegno delle persone con disabilità grave e prive di sostegno familiare. La nuova legge introduce per la prima volta un vero e proprio “contratto di affidamento fiduciario”, una sorta di trust “all’italiana”, che rilegge l’istituto di origine anglosassone attraverso i codici del nostro diritto civile.

 

La legge Cirinnà non contiene una definizione esatta di contratto di affidamento fiduciario: il nuovo istituto viene citato in alternativa al trust per la realizzazione di finalità assistenziali, come la destinazione di beni e servizi alla cura di persone con disabilità grave al venir meno dei genitori. Il nuovo contratto di affidamento fiduciario è basato su un accordo tra il soggetto c.d. affidante (tipicamente un genitore o un parente della persona disabile) e una figura terza, il c.d.affidatario: in base a questo accordo, l’affidante assegna all’affidatario determinati beni - mobili o immobili - da gestire a vantaggio dei beneficiari, in funzione di un programma stabilito. L’affidante determina quindi in piena autonomia il patrimonio affidato, le operazioni che l’affidatario può compiere su di esso e chi sono i beneficiari. Da parte sua, l’affidatario riceve un diritto di proprietà temporaneo e nell’interesse altrui: i beni oggetto del contratto sono separati dal patrimonio dell’affidatario, il quale potrà utilizzarli solo ed esclusivamente per cause attinenti al programma destinatorio. Nemmeno gli eredi o i creditori dell’affidatario potranno mai rivalersi sui beni oggetto del contratto.

 

Un altro aspetto interessante della legge sul “Dopo di noi” è che i genitori (o più in generale gli affidanti) sono esenti dall’imposta di successione e donazione sui beni e i diritti trasferiti in trust, destinati a fondi speciali o assoggettati a vincoli di destinazione con esclusiva finalità di tutela di una persona con disabilità grave. L’esenzione scatta in presenza di particolari condizioni e termina con il decesso del disabile. A quel punto, sono previste infatti regole antielusive per il trasferimento del patrimonio residuo.

 

Al di fuori della tutela dei soggetti con disabilità, la Legge riveste particolare importanza perché conferma indirettamente l’applicazione dell’imposta di successione/donazione nel momento in cui i beni entrano nel patrimonio del trust.

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