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Trust, nuovo cambio di rotta della Cassazione

11/9/2016 | Stefano Massarotto - Facchini Rossi & Soci

Una recente sentenza sui 'vincoli di destinazione' appare in netto contrasto con altre ordinanze pronunciate dalla Suprema Corte


L’istituzione di un trust “autodichiarato” con conferimento di immobili e partecipazioni sociali non sconta la tassazione proporzionale prevista per i trasferimenti gratuiti, ma quella fissa. Ciò in quanto la costituzione di un trust realizza una “donazione indiretta”: dalla segregazione in trust non deriva alcun reale trasferimento di beni ed arricchimento di persone, trasferimento e arricchimento che dovrà invece realizzarsi a favore dei beneficiari. La tassazione proporzionale sarà quindi da rimandare al momento in cui i beni in trust saranno trasferiti ai beneficiari del trust stesso.

 

E’ questo il principio affermato nella sentenza n. 21614 del 26 ottobre 2016, in netto contrasto con talune recenti ordinanze pronunciate dalla Suprema Corte stessa (cfr. Cass. n. 3735/2016, 3737/2015, 3886/2015, 5322/2015 e 4482/2016), secondo cui il vincolo di destinazione che si realizza con l’atto di istituzione del trust, andrebbe assoggettato all’imposta di donazione a prescindere da qualsiasi trasferimento di ricchezza, e che in tal modo, parevano aver seppellito il trust, rendendolo di fatto, poco attraente.

 

Le precedenti sentenze erano sicuramente una indiscutibile forzatura della ratio dell’imposta di donazione sugli atti di dotazione in trust. Vedremo nel futuro come si assesterà la giurisprudenza e se incentiverà – finalmente – l’istituzione del trust in Italia.

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