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Falsa partenza per la voluntary "bis"

1/3/2017 | PierEmilio Gadda

Il modello definitivo per aderire alla "fase due" del provvedimento è disponibile sul sito dell'Agenzia, ma il canale telematico per trasmetterlo non è ancora stato aperto


Via ufficiale alla voluntary bis. Dalla giornata di ieri, 2 gennaio 2017, è disponibile il modello definitivo predisposto dall'Agenzia delle Entrate per aderire alla fase due della procedura di collaborazione volontaria, i cui termini sono stati riapertui dal DL n. 193 del 2016, con riferimento alle violazioni commesse entro il 30 settembre 2016.

 

Sul sito dell'Agenzia si possono scaricare insieme al modulo di richiesta, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per l'invio della relazione di accompagnamento tramite posta elettronica certificata. Manca però ancora un tassello importante: ovvero, l'apertura del canale telematico per la trasmissione del modello, la cui data sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito internet delle Entrate. Nel frattempo, spiega l'Agenzia in una nota, coloro che intendono inviare l’istanza di collaborazione volontaria possono utilizzare il “vecchio” modello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 13193 del 30 gennaio 2015 e trasmetterlo, esclusivamente per via telematica, con le modalità previste al punto 4 del citato provvedimento. Inoltre possono inviare via Pec (posta certificata), con le modalità indicate al punto 7 del medesimo provvedimento, una prima relazione di accompagnamento con l’indicazione dei dati e delle informazioni non previste nell’attuale modello come, ad esempio, quelli relativi alle annualità 2014 e 2015.

 

La principale novità della voluntary bis riguarda l'introduzione della procedura di auto-liquidazione: a differenza della prima edizione, infatti, questa volta sarà il contribuente ad auto-determinare il quantum dovuto, relegando all’Amministrazione finanziaria il solo ruolo di controllo dei dati inseriti e della completezza e veridicità delle informazioni e/o documentazione trasmesse. Il ruolo dei professionisti sarà evidentemente ancora più rilevante, vista la centralità che assume il processo di autoliquidazione di imposte, sanzioni e interessi: basti ricordare che, a fronte di eventuali errori nella determinazione dell'ammontare dovuto, l'Agenzia applicherà una sanzione, fino al 3% del capitale.

 

Il secondo punto da verificare concerne l'emersione del nero domestico (contante e cassette di sicurezza), sostanzialmente fallita in occasione della prima edizione. Il nuovo modello prevede la dichiarazione che "l'origine dei contanti e dei valori al portatore oggetto della procedura non derivi da condotte costituenti reati fiscali diversi da quelli previsti ex art. 5-Quinques comma 1 lettere A) e B) del D.l 167 del 1990". Come sottolinea Il Sole 24 Ore, il rischio di riciclaggio è così elevato che la nuova legge sulla Voluntary (la 225/2016) prevede un reato autonomo, con pene da 18 mesi a sei anni (identiche a quelle già previste nella prima versione per la mendace dichiarazione), da aggiungere a quella dei reati sottostanti eventualmente scoperti.

 

Il contribuente che decide di far emergere il contante occultato al Fisco in Italia, dovrà provvedere all’apertura della cassetta (o del nascondiglio) alla presenza del notaio, e predisporre poi un conto dedicato a garanzia del debito erariale, che si calcolerà spalmando sulle ultime cinque dichiarazioni tutto quanto emerso. 

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