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Art Advisory - L'ultimo sfregio al Colosseo

3/8/2017 | Silvia Segnalini (*)

Il terremoto e le sponsorizzazioni sui beni culturali


Cosa unisce il terremoto all’ultimo caso di vandalismo nei confronti del nostro patrimonio culturale, e in particolare verso uno dei suoi simboli più conosciuti nel mondo, l’Anfiteatro Flavio, meglio noto come Colosseo (da molti anni riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio dell’umanità)? La miopia nell’applicazione della legislazione dei beni culturali ed artistici del nostro Paese (tralasciando le molte contraddizioni ed inefficienze della medesima, che qui non interessano).

 

Proviamo a spiegare perché. Del terremoto si parla, fin troppo ne leggiamo sulle pagine dei giornali; i fatti del Colosseo sono tristemente noti, anche in questo caso al mondo intero (lo scorso lunedì 16 gennaio, su un pilastro, appena restaurato dell’Anfiteatro Flavio sono comparse due scritte, fatte con vernice nera: “Balto” e “Morte”). Rispettivamente, per il terremoto si lanciano campagne – sicuramente importantissime – di raccolta fondi, che però lasciano poi spazio a speculazioni, a ipotesi non edificanti di denari che non arriverebbero mai a destinazione. Per il Colosseo siamo alle solite: gli inquirenti stanno indagando, il Ministro dei Beni Culturali on. Franceschini ricorda che - prima o poi - le pene contro questi reati verranno inasprite, come previsto dal disegno di legge delega approvato lo scorso 23 dicembre dal governo che introduce, tra l’altro, specifiche fattispecie di reato per il deturpamento, il danneggiamento e l’imbrattamento di beni culturali e paesaggistici. E ancora: Vittorio Sgarbi invoca la presenza dell’esercito, o di volontari, a presidio dei nostri monumenti (tutti: verrebbe da chiedersi?). Altri vaneggiano ipotesi, poco concrete, di recinzioni o cancellate a protezione dei medesimi monumenti (lo si era pensato anche dopo l’attacco all’elefantino del Bernini di Piazza della Minerva o per proteggere Trinità dei Monti dal consueto bivacco), senza chiarire chi e come, con quali fondi, vi dovrebbe provvedere.

 

Più sommessamente: chi scrive, come avvocato dell’arte, suggerisce di dare un’occhiata al nuovo Codice dei Contratti pubblici e delle concessioni (Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016), e in particolare all’art. 19 del medesimo, che riguarda le sponsorizzazioni. Del resto, all’indomani dell’approvazione del provvedimento, era stato lo stesso ministro dei Beni culturali e del Turismo, on. Dario Franceschini, a dichiarare: “il nuovo codice dei contratti pubblici approvato oggi dal Consiglio dei ministri semplifica enormemente le procedure per le sponsorizzazioni in favore dei patrimonio culturale che ora avverranno a seguito di una nuova e trasparente procedura di segnalazione sui siti web”. E ancora, sempre utilizzando le parole del Ministro: “Si compie così un ulteriore passo verso l’incentivazione di un sostegno privato alla tutela e alla valorizzazione del nostro patrimonio un passo che ora agevola e rende finalmente semplice l'intervento non solo di mecenati e donatori, attraverso l’Art Bonus, ma anche di sponsor che ovviamente opereranno entro limiti e regole che garantiscano il rispetto e la tutela del patrimonio storico artistico della Nazione”.

 

Le nuove norme che regolano i contratti di sponsorizzazione sono contenuti, come si diceva poc’anzi, nell’articolo 19 del nuovo codice che specifica: “L’affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l’avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto.

 

Trascorso il periodo di pubblicazione dell’avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell’articolo 80. Inoltre nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi e/o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all’esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi”.

 

Per quanto concerne le sponsorizzazioni e le forme di partenariato il Codice specifica ancora: “La disciplina di cui all’articolo 19 del presente codice si applica ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali di cui al presente capo, nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all’articolo 101 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione. Resta fermo che l’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all’esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può attivare forme speciali di partenariato, con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l’apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1”.

 

A questo punto: viene da chiedersi come mai, nessuno, e si sottolinea nessuno, abbia posto seriamente la questione di sfruttare le potenzialità insite in questa legislazione, per creare una task force pubblico-privata sia per la ricostruzione e la messa in sicurezza dei borghi storici distrutti dal terremoto, sia per creare eventuali strutture che proteggano il nostro Patrimonio culturale dagli atti di vandalismo (oltre che per riparare i danni dei medesimi)?

On. Franceschini, se c’è, batta un colpo!

 

(*) Art Lawyer Studio Legale Piselli & Partners https://www.piselliandpartners.com/legali/avvocato-silvia-segnalini/

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