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"PIR, vi spiego tutte le novità interpretative del Mef"

10/11/2017 | Stefano Massarotto - Facchini Rossi Soci

Le linee guida pubblicate dal Ministero Economia e Finanze affrontano alcune delle questioni interpretative rimaste irrisolte. A cominciare da ipotesi in cui non opera il recupero a tassazione...


Dopo una lunga attesa, il 4 ottobre 2017 il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato le linee guida sui piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR), introdotti dalla Legge di Bilancio 2017. Le linee guida affrontano alcune delle questioni interpretative rimaste irrisolte.

Innanzitutto, i PIR possono essere sottoscritti solo da persone fisiche, anche minorenni, residenti nel territorio dello Stato. Il trasferimento della residenza comporta la cessazione dei benefici, ma è possibile evitare il recupero a tassazione dei redditi prodotti prima del trasferimento se l’investimento viene mantenuto per i cinque anni previsti dalla norma.

Le linee guida individuano poi altre ipotesi in cui non opera il recupero a tassazione, e nello specifico:

- nel caso in cui il trasferimento degli strumenti finanziari detenuti nel PIR avvenga a causa del decesso della persona fisica (il beneficio si cumula con l’esenzione dall’imposta di successione espressamente prevista);

- nel caso in cui gli strumenti finanziari vengano ceduti prima del decorso dei cinque anni ma le somme incassate vengano reinvestite in altri strumenti finanziari qualificati entro il termine di 90 giorni. Viene così aperta la possibilità di istituire gestioni patrimoniali dinamiche “PIR compliant”.

Le linee guida chiariscono inoltre che i PIR possono essere costituiti tramite una amministrazione fiduciaria “con o senza intestazione dei titoli, anche quando tali titoli siano depositati presso intermediari non residenti”.

I PIR possono essere costituiti anche tramite la sottoscrizione di quote di OICR e di contratti assicurativi. Al riguardo, si considera ammissibile anche la sottoscrizione dei cosiddetti “fondi di fondi” (ovvero di OICR che investono in altri OICR); con riferimento ai contratti assicurativi, rilevano sia le polizze di ramo I che le polizze di ramo III. Le linee guida illustrano, infine, il meccanismo di applicazione dei vincoli di composizione e dei limiti di concentrazione con riferimento alle polizze e ai fondi di fondi.

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