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OCSE, nel mirino le condotte abusive contro lo scambio automatico di informazioni

12/20/2017 | Stefano Massarotto - Facchini Rossi Soci

In consultazione il documento sull’introduzione di obblighi di comunicazione per le condotte e le strutture create al fine di eludere lo scambio di informazioni


In data 11 dicembre 2017 l’OCSE ha pubblicato un documento, denominato “Mandatory Disclosure Rules for Addressing CRS Avoidance Arrangements and Offshore Structures”, che prevede l’introduzione di obblighi di comunicazione per le condotte e le strutture create al fine di eludere lo scambio di informazioni previsto dal Common Reporting Standard. Il documento, in versione di bozza, è aperto alla consultazione pubblica e le parti interessati possono inviare i loro commenti entro il 15 gennaio 2018.

Molti sono gli esempi di condotta elusiva e di struttura off-shore.

Ad esempio, si considera elusiva la condotta di trasferire un conto finanziario ad un intermediario che non è tenuto agli obblighi di comunicazione (Non-Reporting Financial Institution), oppure la condotta che mira ad ostacolare l’identificazione del titolare del conto (Account Holder), delle persone che esercitano il controllo su una entità (Contolling Persons) o della residenza fiscale di detti soggetti.   

Quanto alle strutture off-shore, il documento dell’OCSE fa riferimento a veicoli privi di una effettiva attività economica, localizzati in una giurisdizione diversa da quella del beneficiario effettivo e detenuti attraverso una struttura proprietaria opaca. A titolo di esempio, l’opacità viene riscontrata nell’uso di nominees, o di strumenti di controllo diversi dalla proprietà formale, o ancora di strumenti che consentono di accedere agli asset senza essere identificati come beneficiari effettivi.

Gli obblighi di comunicazione gravano, in linea di principio, sugli intermediari che promuovono o forniscono assistenza in relazione alle condotte elusive e alle strutture off-shore: gli intermediari dovranno comunicare l’identità del soggetto (Reportable Taxpayer) che si avvale degli schemi elusivi, a meno tale soggetto non dimostri, con prove documentali (dichiarazione dei redditi), di essere in regola con i propri obblighi fiscali.

Altra ipotesi in cui non sussistono gli obblighi di reporting in capo all’intermediario riguarda il caso in cui le informazioni siano coperte dal segreto professionale. Tuttavia, secondo il documento dell’OCSE, in tal caso l’obbligo di effettuare la comunicazione viene spostato in capo allo stesso Reportable Taxpayer.

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