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Nuova tassa dell’1,5% per i trasferimenti di denaro verso l’estero?

12/5/2018 | Stefano Massarotto - Facchini Rossi Soci

Dal 1° gennaio 2019 sarà introdotta una tassa sui trasferimenti di denaro verso Paesi non UE, correlata al servizio di “rimessa di somme di denaro”. L’Italia non è nuova a questo strumento impositivo.


L’emendamento omnibus approvato dal Senato in sede di conversione del D.L. fiscale n. 119 del 2018 introdurrà a decorrere dal 1° gennaio 2019 (cfr. art. 25-novies) una tassa sui trasferimenti di denaro verso Paesi non UE da istituti di pagamento che offrono il servizio di “rimessa di somme di denaro” in misura pari all’1,5% del valore di ogni singola operazione effettuata a partire da un importo minimo di 10 euro, con esclusione delle transazioni commerciali.


Nel dettaglio, per “rimessa di somme di denaro” si intendono quei servizi di pagamento tramite i quali, senza l’apertura di conti di pagamento, il prestatore di servizi (di cui all’art. 114-decies del TUB) riceve i fondi dal pagatore con l’unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente al beneficiario.


Trattasi, secondo quanto riportato dal Mise, di operazioni per un ammontare stimato – su dati forniti dalla Banca d’Italia – di circa 4,2 miliardi di euro, in grado di garantire un gettito per l’Erario di oltre 60 milioni di euro annui.


Irrisolte talune questioni: in primis la definizione di “transazione commerciale” e in secondo luogo l’inclusione o meno, nel perimetro applicativo della norma, delle rimesse verso Stati extra-UE ma comunque appartenenti al SEE (i.e. Norvegia, Islanda e forse Regno Unito post-Brexit). Da sottolineare inoltre il rischio di un potenziale aumento dei trasferimenti illeciti.


C’è da dire che l’Italia non è nuova a questo strumento impositivo, già utilizzato in passato, ma desta perplessità il fatto che le motivazioni addotte dal governo nell’abolirlo nel 2011 fossero legate al rispetto di impegni internazionali assunti in occasione del G8 de L’Aquila e del G20 di Cannes.


Si auspicano per queste ragioni chiarimenti in sede di approvazione definitiva alla Camera o attraverso il decreto ministeriale previsto dal secondo comma dell’articolo in commento.

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