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Le polizze linked ancora nel mirino della Cassazione

3/13/2019 | Stefano Massarotto - Facchini Rossi & Soci

Le polizze devono quindi mantenere concretamente il “rischio demografico”, al fine di conservare quella funzione assicurativa che è la causa concreta del contratto.


I Giudici di legittimità, dopo la nota ordinanza della Cassazione Civile del 30 aprile 2018, n. 10333 che aveva destato molto nervosismo nel mercato finanziario, riaccendendo il dibattito sulla qualificazione dei contratti assicurativi a prevalente contenuto finanziario, tornano ad occuparsi delle polizze linked.

 

Secondo la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6319 del 5 marzo scorso, nelle polizze unit linked, caratterizzate dalla natura mista - finanziaria ed assicurativa sulla vita - anche ove sia prevalente la causa “finanziaria”, la parte qualificata come “assicurativa” deve comunque rispondere ai principi dettati dal codice civile, dal codice delle assicurazioni e dalla normativa secondaria: le polizze devono quindi mantenere concretamente il “rischio demografico”, al fine di conservare quella funzione assicurativa che è la causa concreta del contratto. Secondo la Cassazione, dunque, il giudice di merito dovrà valutare se la copertura garantita per il rischio morte sia congrua o semplicemente apparente.

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