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5/22/2019 | Stefano Massarotto – Facchini Rossi & Soci
Finalmente in Gazzetta Ufficiale l’atteso Decreto attuativo della Legge di Bilancio 2019 contenente la nuova disciplina in materia di PIR, applicabile ai piani di risparmio costituiti a partire dal 1o gennaio 2019.
I PIR - introdotti dalla Legge di Bilancio 2017 – sono, lo si ricorda, piani individuali di risparmio i cui rendimenti beneficiano di un regime di esenzione fiscale a condizione, tra l’altro, che siano detenuti per almeno 5 anni e per almeno i due terzi dell’anno le somme siano investite per almeno il 70% in strumenti finanziari emessi da società italiane (o UE/SEE con S.O. in Italia).
Proprio sui vincoli di investimento, la Legge di Bilancio 2019 ha fissato taluni ulteriori vincoli aventi ad oggetto la sopra citata quota del 70% del Piano che dovrà rispettare - in ciascun anno solare di durata del Piano e per almeno due terzi dell’anno stesso - i valori minimi di investimento in strumenti finanziari emessi da PMI e in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital.
Più in particolare, il Decreto del 30 aprile 2019 stabilisce che la quota del 70% del valore complessivo del piano di risparmio a lungo termine deve essere investita:
Ai fini del computo della quota di investimento, il Decreto considera ammissibili gli strumenti di equity e quasi-equity e, tra l’altro, precisa che le PMI ammissibili non possano ricevere risorse finanziarie per un ammontare complessivo superiore a 15 milioni a titolo di qualsiasi misura di aiuto per il finanziamento del rischio.
Prosegue, insomma, il percorso di rilancio dell’economia reale, sebbene occorrerà attendere i prossimi mesi per un effettivo riscontro da parte del mercato.
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