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Addio all'imposta se chi dona è all'estero

7/31/2019 | Stefano Massarotto – Facchini Rossi Michelutti Studio legale tributario

L’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che l’atto di donazione formato all’estero con il quale un soggetto non residente dispone, a favore di un donatario residente in Italia...


L’Amministrazione Finanziaria, nella Risposta n. 310 del 24 luglio 2019, ha chiarito che l’atto di donazione formato all’estero con il quale un soggetto non residente dispone, a favore di un donatario residente in Italia, di beni situati all’estero (nel caso, denaro depositato presso un conto estero) non deve essere assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni ai sensi del D.Lgs. n. 346/1990, in quanto:

  • il denaro non risulta tra i beni che si presumono esistenti nel territorio dello Stato (il donatario ha acquisito l’effettiva disponibilità su un proprio conto corrente estero della somma di denaro donata);
  • per presumere l’esistenza del denaro nel territorio dello Stato è necessaria, al pari degli assegni, la residenza in Italia del soggetto ordinante.

 

Sebbene il tema della tassazione delle donazioni estere sia già stato – quantomeno parzialmente – affrontato dall’Amministrazione finanziaria, il caso oggetto della risposta presenta sicuri elementi di novità e di interesse, in quanto consente di mettere a fuoco i criteri di territorialità dell’imposta sulle successioni e donazioni e, in particolare, le regole che presiedono alla localizzazione in Italia (o all’estero) dei beni (quali, ad esempio, somme di denaro, partecipazioni societarie, strumenti finanziari) oggetto di donazione.

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