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Meccanismi transfrontalieri, prime comunicazioni al via

12/9/2020 | Stefano Massarotto*

Quella relativa al periodo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre deve essere effettuata entro trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2021



Al via da gennaio 2021 le prime comunicazioni dei meccanismi transfrontalieri che presentano indici di rischio di elusione o evasione fiscale. Con il Decreto ministeriale del 17 novembre 2020 è stata fornita la prima disciplina di dettaglio in materia e con il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 26 novembre scorso sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni.

La prima scadenza è ravvicinata: la comunicazione sui meccanismi relativi al periodo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 deve essere effettuata entro trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2021. Gli obblighi di comunicazione sono imposti agli “intermediari” e ai “contribuenti” partecipanti all’arrangement per il solo fatto che lo schema presenti almeno uno degli hallmarks di cui all’Allegato al D.lgs. n. 100/2020 (attuativo della Direttiva DAC6) ed indipendentemente – così pare – da qualsiasi valutazione relativa alla sua eventuale e potenziale elusività.

Alcuni di questi elementi distintivi sono collegati al c.d. “vantaggio fiscale”, e sono rappresentati da quei meccanismi transfrontalieri in cui il vantaggio fiscale è, come chiarito dal decreto ministeriale, “superiore al cinquanta per cento della somma del suddetto vantaggio fiscale e dei vantaggi extrafiscali”.

Con l’ulteriore precisazione che tale vantaggio fiscale “si calcola come differenza tra le imposte da assolvere sulla base di uno o più meccanismi transfrontalieri e le medesime imposte che sarebbero dovute in assenza di tale o tali meccanismi”. Ma, così facendo, potrebbe rendersi necessario sottoporre al main benefit test la più parte dei prodotti e servizi bancari e finanziari o tipicamente utilizzati nel wealth management.

Sarebbe opportuno, in tempi brevi, un chiarimento da parte dell’Agenzia delle entrate sui diversi dubbi che interessano gli operatori anche bancari e finanziari.

*Studio legale tributario Facchini Rossi Michelutti

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