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La Corte di Cassazione: tassabili i bonifici esteri di somme di denaro?

3/31/2021 | Stefano Massarotto – Facchini Rossi Michelutti Studio Legale Tributario

La Consulta interviene nuovamente sul fenomeno, assai frequente nella prassi professionale e nella vita quotidiana, delle liberalità “indirette”


La Corte di Cassazione (sentenza del 24 marzo 2021, n. 8175) interviene nuovamente sul fenomeno, assai frequente nella prassi professionale e nella vita quotidiana, delle liberalità “indirette” e della loro tassazione ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni. La questione riguarda un bonifico bancario di una somma di denaro da un residente in Svizzera a favore di un residente in Italia, che l’Ufficio riqualificava come un atto di liberalità soggetta all’imposta con aliquota dell’8%.

A tal proposito, i Supremi Giudici hanno precisato che “le liberalità indirette, non formalizzate in atti pubblici, sono rimaste imponibili anche nell’ambito della nuova imposta” di donazione. In realtà, tale precisazione andrebbe contestualizzata, posto che le “liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazioni effettuati all’estero a favore di residenti” non sono accertabili autonomamente da parte del Fisco ma sono tassabili, ai sensi dell’art. 56-bis del Testo Unico delle Successioni e donazioni, solo al ricorrere di talune condizioni.

E, come parrebbe dai fatti in causa, l’operazione aveva – come accade sovente - interessato l’Agenzia delle entrate ai fini delle imposte dirette e la liberalità è stata “confessata” dal contribuente al fine di giustificare la provenienza non reddituale di un determinato incremento patrimoniale. Ma la parte della sentenza di maggior interesse è quella dei criteri di “localizzazione” dei beni – la somma di denaro oggetto di bonifico bancario - ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni.

Secondo la Cassazione, il caso del bonifico bancario è analogo a quello, disciplinato dalla norma di territorialità, dell’“assegno di ogni specie”, che si presume esistente nel territorio dello Stato “se l’emittente è residente nello Stato”. Conseguentemente, poiché colui che dispone il bonifico bancario della somma di denaro non è residente nel territorio dello Stato, manca il presupposto territoriale.

Un’ultima considerazione: la precisazione della Cassazione meriterebbe – probabilmente – ulteriori approfondimenti, visto che in tutte le ipotesi in cui la somma di denaro sia trasferita da un conto bancario estero ad un conto bancario italiano, potrebbe ritenersi fondata la tesi dell’integrazione del presupposto di territorialità ai fini del tributo successorio, in considerazione del fatto che, altra cassazione civilistica, ha precisato che “il pagamento ove effettuabile tramite banca, si esaurisce con la liberazione dell’obbligato, solo quando la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell’avente diritto”.

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