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Il coacervo e l’imposta sulle successioni e donazioni: la Cassazione conferma l’irrilevanza delle donazioni fiscalmente esenti

4/21/2021 | Stefano Massarotto – Facchini Rossi Michelutti Studio Legale Tributario

La Suprema Corte ha precisato che le donazioni esenti, come è il caso di quelle avvenute nel periodo 2001-2006 in cui l’imposta era stata abrogata, devono ritenersi escluse dal calcolo del coacervo


Con la recente ordinanza n. 9717 del 13 aprile 2021, si va sempre più consolidando l’indirizzo della Corte di Cassazione secondo cui non è applicabile né all’imposta di successione né a quella di donazione l’istituto del coacervo. Il c.d “coarcervo” è un istituto con una chiara finalità antielusiva, ovverosia quella di costituire una “riunione fittizia” delle precedenti donazioni - di importo ridotto o poste in essere anni 2001-2006 in cui l’imposta era stata soppressa – al fine di ridurre l’imposizione in sede di successione o di una nuova donazione.

Con la reintroduzione, avvenuta a fine 2006, dell’imposta sulle successioni e donazioni, è stato previsto un nuovo regime di franchigia sull’imposta (1 milione di euro a coniuge e parenti in linea retta) e l’Amministrazione finanziaria ha sempre sostenuto che il coacervo deve ritenersi ancora in vigore per evitare che si possa fruire più volte della franchigia di esenzione. E ciò, anche per le donazioni effettuate nel periodo 2001-2006 in cui l’imposta era stata abrogata.

Di parere opposto la Corte di cassazione. Il caso riguarda una donazione fatta da un genitore in favore del figlio e registrata senza l’assolvimento dell’imposta in quanto di valore inferiore al milione di franchigia, sebbene tra le stesse parti era già intervenuta una donazione nel 2006 (quando l’imposta era stata soppressa).

A differenza dell’Agenzia, la Corte di Cassazione ha precisato che le donazioni esenti – come è il caso di quelle avvenute nel periodo 2001-2006 in cui l’imposta era stata abrogata - devono ritenersi escluse dal calcolo del coacervo, in quanto, altrimenti si “determinerebbe un’applicazione distorta dell’imposta, perché determina il recupero a tassazione, a posteriori, di un atto che il legislatore fiscale aveva già mostrato di ritenere indifferente, e che il contribuente aveva deliberato percependolo proprio come tale”.

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