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La mobilità internazionale nella risposta ad interpello 296/2021

5/12/2021 | Stefano Massarotto – Facchini Rossi Michelutti Studio Legale Tributario

La prestazione è da considerarsi svolta nel luogo dove il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato


Anche se i risultati della prestazione lavorativa sono utilizzati in Italia, la tassazione del reddito deve avvenire solo nel Regno Unito, Paese in cui il telelavoratore è fisicamente presente e fiscalmente residente quando svolge la propria attività lavorativa. Questo è quanto recentemente confermato dall’Agenzia delle Entrate che, con la Risposta ad interpello n. 296 del 27 aprile scorso, è nuovamente intervenuta sul tema dell’individuazione del luogo di prestazione dell’attività lavorativa.

Dopo aver riepilogato le disposizioni tributarie nazionali e convenzionali che regolano la territorialità dei redditi di lavoro dipendente, l’Agenzia coerentemente a quanto previsto nel Commentario dell’art. 15 par. 1 del Modello OCSE ribadisce la previsione secondo la quale la prestazione è da considerarsi svolta nel luogo dove il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato.

La risposta in commento è di particolare interesse soprattutto in considerazione del fatto che l’OCSE ha emanato una nota (“Guidance on tax treaties and the impact of the Covid-19 pandemic”, del 21 gennaio 2021) per sensibilizzare le amministrazioni fiscali dei vari Paesi al fine di disciplinare gli effetti del Covid-19 in merito ad alcuni importanti temi, tra cui la residenza delle persone fisiche, la residenza e la stabile organizzazione delle società (i cui manager potrebbero trovarsi sostanzialmente bloccati in un Paese diverso da quello dell’headquarter) e la tassazione dei lavoratori che prestano la loro attività normalmente in uno Stato (ad esempio estero) ma che si trovano – in questo periodo anche per causa di forza maggiore - in smart working in un altro Stato (ad esempio l’Italia).

L’emergenza pandemica ha, tra l’altro, inconsapevolmente offerto agli Stati l’opportunità di offrire ai lavoratori in smart working una cornice privilegiata per svolgere la propria attività lavorativa. Diverse giurisdizioni estere hanno intrapreso talune iniziative volte a disciplinare, almeno per un certo periodo temporale, la mobilità internazionale causata dalla pandemia e l’incidenza della stessa sul potere impositivo degli Stati rispetto a tali redditi. Ci piacerebbe pensare che anche l’Italia possa essere tra i Paesi volti a favorire gli investimenti anche di capitale umano nel proprio territorio.

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