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Attribuzioni da trust statunitense non soggette a imposta di donazione per mancanza del presupposto di territorialità

5/26/2021 | Stefano Massarotto- Facchini Rossi Michelutti Studio Legale Tributario

Si tratta del recente chiarimento contenuto nella Risposta ad interpello n. 351, pubblicata lo scorso 18 maggio dall’Agenzia delle Entrate


In caso di attribuzione di beni e/o diritti localizzati all’estero da parte di un trust estero, è esclusa l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni per assenza del presupposto della territorialità. Si tratta del recente chiarimento contenuto nella Risposta ad interpello n. 351, pubblicata lo scorso 18 maggio dall’Agenzia delle Entrate chiamata ad esprimersi sul trattamento fiscale applicabile alle somme attribuite da un trust statunitense al beneficiario residente in Italia.

In particolare, il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate ha riguardato un trust istituito in California da un cittadino statunitense - disponente e primo beneficiario del trust medesimo - che individuava un soggetto residente in Italia quale “beneficiario finale del Trust, avente diritto alla distribuzione del patrimonio del Trust al verificarsi dell’evento morte del disponente/primo beneficiario”.

Senonché, al decesso del disponente americano seguiva, pochi mesi dopo, anche quello del soggetto italiano beneficiario finale del trust. L’Amministrazione finanziaria, rispondendo ai quesiti contenuti nell’istanza di interpello presentata dagli eredi di quest’ultimo, ha innanzitutto rilevato che il disponente del trust era residente negli Stati Uniti e il bene oggetto di attribuzione – il credito nei confronti del trust – è costituito da una attività finanziaria estera. Pertanto le somme attribuite da parte del trust non sono soggette all’imposta sulle successioni e donazioni, in quanto assente il presupposto di territorialità di cui all’art. 2 del D.lgs. n. 346/1990.

Va peraltro rilevato che, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, il beneficiario residente in Italia deve qualificarsi quale “beneficiario individuato del Trust” e, pertanto, le somme ad esso attribuite e riferibili al reddito prodotto dal trust successivamente alla data del decesso del disponente, costituiscono reddito di capitale che concorre alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. g-sexies) del TUIR.

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