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Dietrofront dell’amministrazione finanziaria sui trust

9/8/2021 | Stefano Massarotto- Facchini Rossi Michelutti Studio Legale Tributario

Imposta proporzionale solo “in uscita” per le attribuzioni ai beneficiari


L’Agenzia delle entrate cambia rotta sulla tassazione ai fini dell’imposta di successione e donazione dei trust. Con la Circolare dell’11 agosto (in pubblica consultazione in bozza fino alla fine di settembre al fine di recepire commenti da parte degli operatori professionali) l’Agenzia delle entrate prende atto dell’ormai consolidata – e, quindi, non più suscettibile di revisione - interpretazione della Corte di cassazione e fa “dietro-front”: l’imposta sulle successioni e donazioni non è più applicabile al momento dell’apporto dei beni in trust (come fino ad ora sempre sostenuto a partire dalla Circolare n. 48 del 2007) ma solo al momento della successiva attribuzione deli beni e diritto ai beneficiari.

Come è noto, l’impostazione dell’Agenzia delle entrate – anche a causa della “infelice” formulazione della norma e delle peculiarità (e complessità) del trust – ha generato in questi anni diverse incertezze interpretative e numerose liti fiscali. Ora l’Agenzia delle entrate riconosce espressamente che il conferimento di beni e diritti in trust “non determina effetti traslativi perché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso (trustee), che è tenuto solo ad amministrarlo e a custodirlo, … in vista di un suo ritrasferimento ai beneficiari del trust”, sicché, prosegue l’Agenzia, solo “gli atti con cui vengono attribuiti ovvero devoluti, i beni vincolati in trust ai beneficiari realizzano il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni”.

La pubblicazione della bozza di Circolare era attesa da tempo e, da un lato, apre nuove ed interessanti prospettive per uno strumento così importante e flessibile come il trust. Basti pensare, ad esempio, al regime di esenzione di cui all’art. 3, comma 4-ter, del D.lgs n. 346/1990 per i trasferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo: dovrebbe ora essere possibile conferire in trust una partecipazione non di controllo (ad esempio il 40%) senza applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni e, qualora il trust acquistasse successivamente una ulteriore partecipazione (ad esempio, l’11%) tale da consentirgli di ottenere il controllo della società, attribuire la partecipazione ai beneficiari del trust realizzando così il passaggio generazionale in esenzione da imposta. La bozza di circolare lascia peraltro irrisolte una serie di incertezze che, si spera, possano, almeno in parte, essere risolte in sede di pubblicazione della circolare definitiva.

È il caso, ad esempio, del rischio di doppia imposizione per quelle situazioni in cui sono già stati assoggettati a tassazione gli atti di conferimento in trust: è possibile chiederle a rimborso? O effettuare una sorta di conguaglio con le imposte dovute in uscita? Si pensi poi ai trust c.d. “non-liberali” (liquidatori, di garanzia, solutori, e simili), che dovrebbero costituire fattispecie chiaramente escluse dal campo di applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, in quanto non realizzano alcun arricchimento liberale (o quantomeno gratuito) nella sfera giuridica di alcun soggetto: ebbene sarebbe opportuna una precisazione in tal senso da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Ed ancora, sarebbe opportuno chiarire se (ed eventualmente con quali modalità) siano da tassare ai fini delle successioni e donazioni tutte quegli utilizzi del trust fund che si risolvono non nel materiale e diretto trasferimento di beni e diritti a favore del beneficiario, ma in prestazioni di dare o di fare (ad esempio, di assistenza, di educazione, di mantenimento, etc.) rese al beneficiario da terzi ma con disponibilità monetarie del trustee.

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