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10/11/2021 | Stefano Massarotto- Facchini Rossi Michelutti Studio Legale Tributario
La cessione a titolo oneroso, da parte di una società semplice, di un immobile posseduto da più di cinque anni non è tassato né in capo alla società semplice né in capo ai soci in sede di liquidazione e attribuzione delle somme ricavate dalla vendita. Questo è l’importante chiarimento dell’Agenzia delle entrate che giunge con due Risposte ad interpello dell’8 ottobre (n. 689 e 691) e che conferma alcune precedenti prese di posizione non pubblicate (Direzioni regionali del Piemonte e della Lombardia) In entrambi i casi, una società semplice dismetteva gli immobili posseduti da oltre cinque anni e, successivamente, veniva messa in liquidazione, con attribuzione ai soci del ricavato.
Ora, posto che le società semplici non possono svolgere attività commerciale, il loro reddito complessivo – al pari delle persone fisiche non imprenditori – è determinato sommando i redditi appartenenti a ciascuna delle categorie reddituali individuate dall’art. 6 del testo Unico delle Imposte sui Redditi. Da qui la non tassazione (come per le persone fisiche) delle plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili posseduti da oltre cinque anni.
Ma vi è di più. I redditi attribuiti per trasparenza ai soci assumono la qualifica di “redditi di partecipazione” che, tuttavia, non costituiscono un’autonoma categoria reddituale, ma assumono la medesima natura che avevano in capo alla società semplice che li ha prodotti. Ne consegue, come correttamente confermato da parte dell’Agenzia delle entrate, la piena irrilevanza, in capo ai soci, delle attribuzioni di utili effettuate dalla società semplice in loro favore, dovendosi considerare, tali distribuzioni, un mero trasferimento di utili già sottoposti a tassazione (ovvero esclusi del tutto da tassazione come è il caso degli immobili posseduti da oltre cinque anni).
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