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6/7/2022 | Stefano Massarotto – Facchini Rossi Michelutti Studio Legale Tributario
L’agente sportivo, nonostante la riforma dell’ordinamento sportivo (D.lgs n. 37/2021), rimane un libero professionista e i compensi percepiti sono quindi da tassare come redditi di lavoro autonomo. È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la recente risposta ad interpello n. 315 del 31 maggio scorso presentato da un agente sportivo estero che intendeva trasferirsi nel nostro Paese e beneficiare del regime fiscale speciale per i lavoratori impatriati. Con la riforma sportiva l’agente sportivo è stato definito come il soggetto che “mette in contatto due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta”.
Questa definizione è stata fonte di numerose incertezze interpretative ai fini del corretto inquadramento - anche fiscale – dei compensi conseguiti dai procuratori: la norma pareva richiamare, almeno letteralmente, la figura del “mediatore” con la conseguenza che i redditi dell’agente sportivo parevano doversi inquadrare nella categoria dei redditi d’impresa e non più in quella dei redditi di lavoro autonomo. La risposta n. 351/2022 è particolarmente importante per gli operatori del mercato (e per i clubs nel loro ruolo di sostituti d’imposta) anche in vista della imminente sessione estiva della finestra di calciomercato.
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