Tempo di lettura: 1min
6/14/2022 | Stefano Massarotto – Studio legale tributario Facchini Rossi Michelutti
Come è noto, la bozza di Circolare dell’Agenzia delle entrate sul regime fiscale del trust pubblicata ad agosto 2021 affrontava anche gli obblighi di monitoraggio fiscale per i beneficiari di trust discrezionali esteri, affermando che “sarebbero” tenuti alla compilazione del Quadro RW anche i semplici beneficiari “individuati o facilmente individuabili” (ad esempio i discendenti in linea retta del disponente).
Tale conclusione si giustificava, secondo l’Agenzia, dall’applicabilità, ai fini dell’individuazione dei titolari effettivi anche dei trust, dell’art. 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007), il quale considera titolari effettivi, tra gli altri, “… i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili …”. Questa conclusione, ha da subito destato notevoli perplessità poiché non adeguatamente supportata dal tenore letterale delle disposizioni antiriciclaggio: è parsa infatti insuperabile la delimitazione dell’ambito applicativo dell’art. 20, comma 4, alle sole “person[e] giuridic[he] privat[e]” (associazioni, fondazioni, etc…) e, quindi a soggetti diversi da un trust . Ora è arrivata la conferma.
Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha appena pubblicato il Decreto n. 55/2022 che regolamenta il registro dei titolari effettivi delle società e dei trust: il MEF precisa – ma non poteva essere diversamente – che il criterio per l’individuazione del titolare effettivo di un trust è nell’art. 22, comma 5 (e non nell’articolo 20, comma 4 come indicato dall’Agenzia). A questo punto non resta che aspettare fiduciosi la pubblicazione della versione definitiva della Circolare, anche in considerazione della ormai imminente stagione delle dichiarazioni fiscali.
Accedi a funzionalità esclusive e migliora la tua esperienza di navigazione
Abbonati a prezzi speciali. La rivista sul tuo desk in ufficio
Scopri le categorie