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Compagnie assicurative estere obbligate al monitoraggio fiscale

10/4/2022 | Stefano Massarotto – Studio legale tributario Facchini Rossi Michelutti

Lo ha chiarito l’agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 463 del 21 settembre scorso


Le compagnie assicurative estere aventi sede in altro Stato membro e operanti in Italia in libera prestazione di servizi (LPS) sono tenute agli obblighi di monitoraggio fiscale al pari degli intermediari bancari e fiscali residenti in Italia. Lo ha chiarito l’agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 463 del 21 settembre scorso.

Il caso analizzato è quello di una compagnia di assicurazioni residente in Lussemburgo autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in libera prestazione di servizi, offrendo nel nostro Paese polizze assicurative nei rami vita.  

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, tutte le imprese di assicurazione che operano in regime di libera prestazione di servizi in Italia sono tenute agli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’art. 1 del D.L. n. 167/1990 in relazione ai trasferimenti da e verso l’estero di mezzi di pagamento di cui al D.Lgs. n. 231/2007 (legge antiriciclaggio), al pari degli intermediari bancari e finanziari residenti in Italia.

Tali obblighi sono dovuti in tutti i casi in cui - indipendentemente dal fatto che la compagnia abbia esercitato l’opzione per operare in qualità di sostituto d’imposta in relazione ai redditi di capitale corrisposti agli assicurati (art. 26-ter, comma 3 D.P.R. n. 600/1973) – non intervenga un intermediario finanziario residente in grado di monitorare i flussi in entrata/in uscita al/dal circuito bancario e finanziario italiano.

Inoltre, secondo l’Agenzia delle entrate tale obbligo deve ritenersi in vigore dal 4 luglio 2017 (data di decorrenza delle nuove disposizioni antiriciclaggio) e, in caso di omessa comunicazione da parte delle compagnie estere, non è possibile disapplicare le sanzioni previste dall’art. 5, comma 1 del D.L. n. 167/1990, attesa la mancanza di obiettive condizioni di incertezza circa la portata e l’ambito di applicazione della norma.

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