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Criptovalute e Legge di Bilancio, passi avanti e dubbi

3/1/2023 | Stefano Massarotto – Studio legale tributario Facchini Rossi Michelutti

La Finanziaria 2023 introduce una disciplina tributaria uniforme del fenomeno delle cripto-attività ai fini IRPEF, del monitoraggio fiscale (quadro RW), nonché ai fini dell’imposta di bollo e dell’IVAFE


Con la Legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi 126-147) le cripto-attività trovano, almeno in parte, una propria disciplina tributaria ai fini IRPEF, del monitoraggio fiscale (quadro RW), nonché ai fini dell’imposta di bollo e dell’IVAFE.

Come è noto, la digitalizzazione dell’economia e l’ascesa del fenomeno dei crypto- asset ha sollevato diversi interrogativi, attirando l’attenzione di diverse istituzioni, nazionali e internazionali, che ne hanno evidenziato i molteplici rischi legati alla estrema volatilità delle quotazioni, all’assenza di forme tradizionali di vigilanza regolamentare, garanzia e tutela per i consumatori, nonché ai possibili utilizzi per il riciclaggio di denaro e per il finanziamento di attività terroristiche. Di qui l’accelerazione delle Autorità nazionali ed internazionali di vigilanza bancaria e di supervisione sui mercati finanziari e di quelle che sovraintendono alla prevenzione del riciclaggio e all’elaborazione di una compiuta disciplina sostanziale del fenomeno.

È il caso dei lavori presso il Parlamento europeo volti all’approvazione in tempi brevi di un Regolamento europeo relativo ai mercati delle criptoattività: Markets in Crypto-Assets (MiCA), che garantirebbe obblighi di trasparenza e informativa, l’autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi digitali, le disposizioni a tutela dei consumatori e le misure volte a prevenire gli abusi di mercato. Ma va anche segnalata la pubblicazione da parte dell’OCSE del documento Crypto-Asset reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard contenente le Regole (e un Commentario) che disciplinano – per la prima volta – obblighi di reporting per tutti gli intermediari coinvolti nella circolazione dei cryptoasset.

È un fatto, quindi, che vanno rimosse le incertezze che minano lo sviluppo di questo settore. E uno degli interventi necessari riguarda sicuramente la fiscalità delle operazioni aventi ad oggetto le cripto-attività. Qui interviene la Legge di Bilancio 2023 che introduce una disciplina tributaria uniforme del fenomeno delle cripto-attività ai fini IRPEF, del monitoraggio fiscale (quadro RW), nonché ai fini dell’imposta di bollo e dell’IVAFE.

Per cripto-attività si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere emessi, trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga, comunque denominata. Ai fini delle imposte sui redditi vengono assoggettate ad imposizione, quali redditi diversi di natura finanziaria cui alla nuova lettera c-sexies) dell’art. 67 del TUIR, le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti. Per espressa disposizione normativa non è una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta effettuata tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni (come ad esempio lo scambio tra valute virtuali).

Trattandosi di redditi diversi di natura finanziaria, poi, il legislatore ha previsto non solo l’applicabilità dell’ordinaria aliquota di tassazione del 26% ma anche la possibilità di esercitare l’opzione per i c.d. regimi del risparmio amministrato e risparmio gestito, presso gli intermediari bancari e finanziari abilitati. Il passo avanti compiuto dal legislatore è stato poi quello di abilitare ad agire come responsabili d’imposta anche i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale che operano in Italia, liberando così l’investitore da ogni obbligo dichiarativo.

Un dubbio che richiederà un chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria riguarda le eventuali sovrapposizioni tra la definizione di cripto-attività e quella di attività finanziaria (o “prodotti finanziari” in base al Testo Unico della Finanza). Uno strumento finanziario (ad esempio un derivato) che ha per sottostante una cripto-attività come deve essere qualificato? E una cripto-attività che è una rappresentazione digitale di un prodotto finanziario? La fiscalità delle cripto-attività è infatti simile a quello degli altri redditi finanziari, ma tenuta distinta da questi (in termini di compensazione con minusvalenze, soglia minima di imposizione pari a 2.000 euro, etc.).

Viene inoltre previsto uno specifico obbligo di dichiarazione ai fini RW delle cripto-attività e viene altresì introdotta l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura del 2 per mille (o di una simile imposta se detenute presso intermediari non residenti o archiviate su chiavette, PC o smartphone). Infine, per coloro che detenevano cripto-attività e/o hanno realizzato redditi prima del 2023, viene prevista la possibilità di regolarizzare la mancata indicazione nella dichiarazione della detenzione delle cripto-attività ovvero i redditi derivanti dalle stesse, attraverso una procedura di emersione con l’applicazione di una imposta sostitutiva agevolata.

Un tema che nel silentio legis dovrà essere sicuramente affrontato è quello del regime IVA. A seguito della nuova norma appare chiaro che non potrà più trovare applicazione il regime IVA di esenzione (di cui all’art. 10, n. 3 del DPR n. 63371972) riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate in passato sulla scorta della Corte di Giustizia UE (C-264-14).

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