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9/25/2018 | Stefano Massarotto - Facchini Rossi Soci
La fama internazionale raggiunta da un artista non è idonea, di per sé, a giustificare l’accertamento di un reddito imponibile maggiore di quello dichiarato.
In questi termini si è pronunciata la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 19957 del 17 maggio 2018; il caso trae origine da un accertamento di tipo analitico-induttivo effettuato nei confronti di un direttore d’orchestra; tramite tale tipo di accertamento il fisco mira a ricostruire la situazione reddituale del contribuente facendo ricorso a un serie di presunzioni desunte da dati di comune esperienza, oltre che dagli elementi concreti offerti dalla singola fattispecie.
Nel caso in esame, il fisco ha rettificato la dichiarazione dei redditi presentata dal direttore d’orchestra, imputandogli un ammontare ulteriore di reddito in considerazione della fama internazionale da questi conseguita nonché della sua intensa presenza, sul piano dell’attività musicale, in ambito nazionale ed estero.
Tale impostazione non è stata però condivisa dalla Corte di Cassazione; e infatti, ad avviso dei giudici, il prestigio e l’attività internazionale del direttore d’orchestra sono circostanze generiche ed astratte, che non possono, di per sé, assurgere a presunzioni aventi valore probatorio in quanto prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c.
La notorietà dell’artista non può, dunque, essere l’elemento determinante nella quantificazione in via presuntiva del reddito, essendo invece richiesta la presenza di ulteriori elementi indiziari dai quali possa desumersi l’esistenza di redditi sottratti a tassazione.
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