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PIR, chiarimenti sulle novità regolamentari

1/10/2022

Una circolare dell’Agenzia delle Entrate fa il punto sulle modifiche apportate alla disciplina fiscale dei piani individuali di risparmio


Regime dei PIR e regime fiscale degli investimenti in start up e PMI innovative non sono da considerarsi alternativi, e possono quindi essere applicati insieme. Inoltre, le quote di srl possono rientrare tra gli investimenti oggetto di agevolazione nei Piani ordinari solo se offerte al pubblico, mentre non vi sono limitazioni per le quote detenute nei Piani alternativi (cioè quelli costituiti a partire dal 19 maggio 2020). Sono alcune delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.19/E del 29 dicembre 2021, sulle modifiche apportate dal D.L. n. 124 del 2019, del decreto Rilancio e dalla legge di Bilancio 2021 alla disciplina dei piani individuali di risparmio a lungo termine.

 

Alla luce delle novità contenute nei decreti, e dopo aver acquisito tramite una consultazione pubblica i contributi di investitori privati, operatori finanziari e associazioni di categoria, l’Agenzia fa il punto sulle regole da tenere in considerazione, vista anche la complessità tecnica della materia, la cui ratio è favorire la canalizzazione del risparmio delle famiglie verso investimenti in imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate in Italia. Come riportato da Assogestioni, con questa circolare l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni interpretative su tre aspetti principali:  investimenti oggetto dei PIRorganismi di investimento collettivo del risparmio “PIR compliant” e credito d’imposta per i PIR alternativi.

 

Per quanto riguarda il primo punto, è stata confermata l’impostazione che teneva conto della linea interpretativa proposta da Assogestioni, ovvero la possibilità di “includere tra gli investimenti qualificati di un PIR ordinario tutte le quote di partecipazione in piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata (SRL-PMI) che siano offerte al pubblico, anche attraverso piattaforme di crowdfunding. Inoltre, viene confermata la possibilità di includere nell’investimento qualificato dei PIR alternativi le quote di SRL in generale, quindi, anche quelle non offerte al pubblico”.

 

Quanto al secondo aspetto, l’Agenzia ha chiarito che per gli OICR PIR alternativi costituiti nella forma chiusa (FIA chiusi riservati e non) il momento rilevante ai fini della decorrenza dell’holding period sia quello dell’assegnazione delle quote o azioni dell’OICR.

 

Sul terzo punto, osserva ancora Assogestioni, la circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che “il credito d’imposta derivante da eventuali perdite seguenti alla cessione a titolo oneroso di strumenti finanziari detenuti nell’ambito di un PIR alternativo è utilizzabile in compensazione anche con altre imposte diverse dall’IRPEF e con i contributi eventualmente dovuti dall’investitore e che l’investitore può in alternativa mantenere il regime di deducibilità delle minusvalenze”.

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