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5/30/2016
I consulenti finanziari abilitati fuori sede, oltre a conoscere la gamma di prodotti disponibili dall’impresa che rappresentano, dovranno anche dimostrare di avere una conoscenza di base di gestione e analisi del portafoglio. È quanto prevedono le linee guida dell’Esma, pubblicate ora anche in italiano. Il documento, come ricorda la Consob nella consueta newsletter settimanale, risale allo scorso 17 dicembre e contiene i criteri per la valutazione delle conoscenze e competenze delle persone fisiche che, per conto dell’intermediario, forniscono consulenza alla clientela in materia di investimenti o informazioni su strumenti finanziari, servizi d’investimento o servizi accessori: è il caso anche degli agenti collegati, rappresentati in questo settore in Italia dalla categoria dei consulenti abilitati all’offerta fuori sede e cioè dagli ex consulenti finanziari (ex-promotori finanziari).
La Consob ricorda che gli orientamenti Esma saranno recepiti nel nostro ordinamento nell’ambito della trasposizione delle disposizioni previste dalla direttiva MiFID II e delle relative misure di attuazione (in merito, è in corso una consultazione pubblica del Tesoro che terminerà il 9 giugno). Gli intermediari, invece, sottoposti alla vigilanza Consob saranno tenuti a rispettarli a partire dalla data di applicazione della stessa (entro il 3 gennaio 2018).
Nel documento, in particolare, l’Esma ha stabilito standard minimi, in termini di qualifica professionale - in Italia, ad esempio, l'iscrizione all'Ocf, l’albo unico dei consulenti finanziari - e di esperienza lavorativa pregressa (6 mesi), comuni a livello europeo, per l’accesso alle attività citate. Le linee guida prevedono, inoltre, presidi ad hoc per il mantenimento e aggiornamento nel tempo di tali requisiti che dovrà avvenire a cura degli intermediari stessi. Tra questi, la revisione interna o esterna, con frequenza almeno annuale, delle esigenze di sviluppo e formazione dei membri del personale.
Tra le competenze e le conoscenze rischieste, il documento ricorda che i consulenti finanziari dovranno essere in grado di comprendere non solo “le caratteristiche, i rischi e gli elementi fondamentali dei prodotti di investimento disponibili nell’ambito dell’impresa, incluse eventuali implicazioni fiscali", ma anche "l’ammontare complessivo delle spese e degli oneri sostenuti dal cliente" e le ragioni per cui "il tipo di prodotto di investimento fornito dall’impresa potrebbe non essere indicato per il cliente".
I consulenti finanziari, a differenza del personale addetto alla fornitura di informazioni su prodotti di investimento (è il caso quest’ultimo degli addetti di una filale di banca o degli uffici postali non provvisti di patentino Ocf), dovranno anche conoscere "le specifiche strutture di mercato per il tipo di prodotti di investimento offerti o raccomandati ai clienti e, se del caso, le rispettive sedi di negoziazione o eventuali mercati secondari" e dimostrare "una conoscenza di base dei principi di valutazione applicabili al tipo di prodotti di investimento e comprendere i principi fondamentali della gestione di portafoglio incluse le implicazioni della diversificazione tra singole alternative di investimento".
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