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MiFID II: la Commissione Ue conferma le linee dell'Esma

4/11/2016 | Massimo Scolari*

La Commissione europea ha pubblicato gli atti delegati per l'implementazione delle nuove norme, che prevedono la restrizione degli incentivi nei servizi di investimento


Il 7 aprile la Commissione europea ha pubblicato la prima parte degli Atti delegati, che costituiscono la direttiva di implementazione di MiFID II. In questo primo documento la Commissione, agli artt. 12 e 13, disciplina il tema della ricezione degli incentivi nella prestazione dei servizi di investimento. Le indicazioni elaborate dall’Esma nel Technical Advice del dicembre 2014 vengono nella sostanza confermate.

La nuova Direttiva contiene alcuni divieti nella ricezione degli incentivi monetari e non monerati, segnatamente per le imprese che svolgono consulenza indipendente e gestioni di patrimoni, e definisce i criteri di accettabilità dei pagamenti da terze parti per le imprese che offrono gli altri servizi di investimento.

Gli atti delegati definiscono in modo dettagliato il tema dell’accrescimento della qualità del servizio reso al cliente, mettendo in risalto l’abbinamento a servizi di consulenza che consentano l’accesso ad una vasta gamma di strumenti finanziari, in particolare forniti da entità non collegate all’impresa di investimento. Inoltre dovrà essere resa disponibile al cliente una valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari.

Gli incentivi ricevuti da terze parti non potranno costituire un beneficio dell’impresa e dei suoi dipendenti; i benefici al cliente derivanti dall’innalzamento della qualità del servizio dovranno mantenersi nel tempo. Le imprese di investimento dovranno mantenere internamente un’accurata documentazione sui pagamenti e sui benefici non monetari ricevuti, inclusa la modalità di utilizzo al fine di accrescere la qualità del servizio. Al cliente dovranno essere rese informazioni sugli incentivi sia prima della prestazione del servizio, sia successivamente indicandone l’ammontare su base individuale.

Per le imprese di investimento che svolgono la consulenza su base indipendente e le gestioni di portafoglio sarà preclusa la possibilità di ricevere e trattenere incentivi da terze parti. Dovranno, quindi, essere accreditati al cliente non appena ricevuti, secondo una policy che le imprese dovranno adottare. Per i benefici non monetari di lieve entità, saranno consentiti solo se in conformità con l’elenco esaustivo contenuto nella Direttiva.

*presidente di Ascosim

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