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Lex & The City - Il Contratto di affidamento fiduciario, un trust "all’Italiana”

7/6/2016 | Gianmarco Di Stasio - Russo De Rosa Associati

La legge Cirinnà sul "Dopo di Noi" istituisce una valida alternativa per tutelare le persone con gravi disabilità, al venir meno dei genitori


La legge “Cirinnà”, meglio conosciuta come legge sul “Dopo di Noi”, approvata lo scorso 14 giugno 2016 dopo un iter di cui abbiamo già dato conto su Lex & the City (leggi), rappresenta una “svolta” di sistema: viene infatti, per la prima volta, citato all’interno di un testo di legge l’istituto del “contratto di affidamento fiduciario”.

 

Pur mancando una vera definizione di contratto di affidamento fiduciario, nella legge lo si cita in alternativa al trust per la realizzazione di finalità assistenziali, quali destinare beni e servizi alla cura di persone con disabilità grave al venir meno dei genitori. Già prima della “legittimazione normativa”, questo contratto immaginato dalla prassi aveva ricevuto anche alcuni avalli giurisprudenziali. La “Cirinnà” ora individua espressamente i tratti essenziali di questa peculiare tipologia contrattuale.

 

Il contratto di affidamento fiduciario si propone come alternativa al ben noto istituto del “trust”: con esso condivide l’idoneità a realizzare una figura di patrimonio separato di fonte negoziale, ma mentre l’affidamento fiduciario è un vero e proprio “contratto”, il trust è genericamente definito “rapporto giuridico complesso”. Questa difficoltà definitoria risiede nella circostanza che, essendo il “trust” un istituto di origine anglosassone, il suo ingresso nel nostro sistema fatica ad adattarsi agli schemi che conosciamo. L’utilizzo del contratto di affidamento fiduciario in luogo del trust, pertanto, secondo i suoi teorizzatori, consentirebbe di realizzare i medesimi effetti, utilizzando, però, esclusivamente gli strumenti offerti dal diritto civile italiano, ben noti agli operatori del diritto e coerenti l’intero sistema normativo interno.

 

Tramite il contratto di affidamento fiduciario, il soggetto c.d. affidante conviene con il c.d. affidatario di assegnare a quest’ultimo determinati beni (mobili o immobili) affinché essi vengano gestiti a vantaggio dei c.d. beneficiari, in attuazione di un programma disposto dal primo, che il secondo è tenuto ad osservare e attuare. L’utilità del programma di destinazione è data dal fatto che l’affidante, pur concedendo all’affidatario ampia autonomia nella gestione e nell’amministrazione, individua: – il patrimonio affidato (costituito da beni esistenti ed eventualmente futuri); – le operazioni che l’affidatario può compiere su di esso; – i beneficiari delle utilità derivanti dal patrimonio affidato; – l’eventuale variazione dei soggetti da avvantaggiare e delle loro spettanze. In poche parole, relativamente a tali beni, l’affidatario riceve un diritto di proprietà temporaneo e nell’interesse altrui, non corrispondente però ad un suo arricchimento, essendo il medesimo finalizzato ad una diversa destinazione la cui attuazione è decisa, nei limiti del programma, dall’affidatario stesso.

 

La conseguenza è che i beni vengono segregati e non confusi con il patrimonio dell’affidatario, il quale non potrà avvalersi del patrimonio oggetto di affidamento per rispondere delle obbligazioni contratte per cause non attinenti al programma destinatorio. Così facendo, nemmeno gli eredi o i creditori dell’affidatario potranno mai rivalersi sui beni oggetto del contratto. Invece, per le obbligazioni contratte dall’affidatario nella realizzazione del programma destinatorio risponde solo il patrimonio “affidato”.

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