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Protezione del patrimonio e responsabilità patrimoniale: atto secondo

8/24/2016 | Gianmarco Di Stasio - Russo De Rosa Associati

Ennesimo importante intervento del Legislatore sul delicato e sottile filo dell’equilibrio tra libertà patrimoniale e tutela del credito.


L’estate scorsa avevamo assistito all’introduzione di uno strumento giuridico, l’articolo 2929 bis del codice civile, che consente a un creditore, che veda le proprie legittime pretese anteriori pregiudicate da un atto di alienazione a titolo gratuito o di segregazione patrimoniale (ad es. donazioni, vincoli di destinazione assistenziale, trust, fondi patrimoniali) compiuto dal proprio debitore dopo il sorgere del credito, di agire entro un anno per ottenere la vendita del bene (immobile o mobile registrato) oggetto dell’atto e di apprenderne il ricavato come se il bene appartenesse ancora al debitore. Tutto ciò senza bisogno che un giudice revochi preventivamente l’atto pregiudizievole, come invece ordinariamente accade.

 

Stagione evidentemente propizia, anche questa estate ha visto il Legislatore intervenire sulla materia, con la legge n. 119 del 30 giugno 2016 di conversione del Decreto Banche e in vigore dal 3 luglio, per modificare i commi 2, 3 e 4 del citato articolo 2929 bis. Segnaliamo, tra gli altri eminentemente tecnici, due elementi sostanziali di novità o, quanto meno, di chiarimento dello strumento.

 

Con il secondo comma è stato precisato che, se con l’atto del debitore è stato riservato o costituito alcuno dei diritti indicati nell’articolo 2812 del codice civile (vale a dire servitù, usufrutto, uso e abitazione), tali diritti vengono “travolti” dal pignoramento e si estinguono con la vendita del bene. Ad esempio, se è stato creato un diritto di abitazione o di usufrutto a scopo di assistenza o di liberalità su un appartamento, nei casi previsti dalla norma in esame col pignoramento il bene è venduto all’incanto come fosse libero. In sostanza, il diritto viene meno e chi acquista il bene ne ottiene la piena proprietà e godimento. Fin qui, norma appare chiara e si va a colmare un dubbio nascente dalla precedente versione della stessa.

 

La norma ulteriormente dispone che se il bene pignorato era stato, nei precedenti dodici mesi, alienato ad un terzo (per donazione, per costituzione di fondo patrimoniale o per conferimento a un trust) i titolari dei diritti di godimento sono ammessi a far valere le loro “ragioni” sul ricavato di vendita con preferenza rispetto ai creditori cui esse sono opponibili (i.e., gli altri creditori del disponente e i creditori del nuovo proprietario “pignorato”). Se non che, il Legislatore non chiarisce affatto in che misura queste “ragioni” debbano essere “tradotte” in termini economici.

 

Con il “nuovo” quarto comma infine si precisa che chiunque acquisti, a titolo oneroso, la proprietà di un bene da chi lo avesse a sua volta acquisito a titolo gratuito non può subire dal creditore del venditore, pur sussistendone i presupposti,  l’azione esecutiva sul bene stesso ai sensi dell’art. 2929 bis, “fermo restando gli effetti della trascrizione del pignoramento”. 

 

In sostanza, da un lato, si conferma che la disciplina in esame è speciale e dettata solamente per gli atti a titolo gratuito e di segregazione del patrimonio e, dall’altro, si precisa che, in base ai principi dettati in materia di continuità delle trascrizioni ex artt. 2643 e 2644 del codice civile, qualora il pignoramento fosse trascritto prima della trascrizione della vendita, la procedura espropriativa sarebbe opponibile al terzo acquirente.  

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