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Fiscal Impact - Le donazioni fatte all’estero tassabili in Italia solo in casi limitati

5/17/2017 | Stefano Massarotto - Facchini Rossi Soci

Una sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche offre un chiarimento sull'applicazione territoriale dell'imposta


Dalla giurisprudenza di merito giungono importanti chiarimenti sull’ambito di applicazione territoriale dell’imposta sulle donazioni. Si tratta di una materia assai dibattuta, in quanto il Testo Unico sulle successioni e donazioni (TUS) delinea un quadro normativo di difficile lettura e coordinamento: se, da un lato, la tassazione è modellata in base alla residenza del donante, dall’altro lato è previsto un obbligo di registrazione per le donazioni fatte all’estero a favore di beneficiari residenti in Italia.

 

La questione è stata affrontata dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche nella sentenza n. 594 del 20 settembre 2016, che riguarda un atto di donazione registrato a San Marino - da parte di una persona ivi residente - a beneficio di un familiare residente in Italia; l’atto di donazione comprendeva sia beni esistenti in Italia che beni esistenti all’estero. Facendo applicazione del criterio generale di territorialità, la Commissione Regionale afferma che, se il donante è residente all’estero, l’imposta sulle donazioni si applica limitatamente ai beni esistenti in Italia, con esclusione dei beni localizzati all’estero.

 

A tal fine, non assume rilevanza il fatto che il beneficiario della donazione sia residente in Italia; ed infatti, secondo la Commissione Regionale, contrariamente a quanto sostenuto dall’ufficio accertatore, l’obbligo di registrazione previsto dal TUS (per le donazioni estere a favore di beneficiari residenti in Italia) è un adempimento che non è idoneo a incidere sul presupposto territoriale dell’imposta di donazione, che rimane ancorato alla residenza del donante.

 

A supporto della propria posizione, la Commissione Regionale richiama la riposta fornita dalla DRE Lombardia nel documento di prassi n. 904-3/2015, ove si è chiarito che “l'atto di donazione formato all'estero, con il quale un soggetto residente all'estero disponga una donazione di beni e diritti anch'essi situati all'estero, non rileva ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni”.

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