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Donazioni, la Cassazione risolve il nodo sul periodo 2001-2006

6/14/2017 | Stefano Massarotto - Facchini Rossi Soci

La franchigia di esenzione è erosa anche dalle operazioni effettuate negli anni in cui l’imposta era soppressa


Nella recente sentenza n. 11677 dell’11 maggio 2017, la Corte di Cassazione è intervenuta su una questione assai dibattuta in materia di imposta sulle donazioni, ovvero se, ai fini della franchigia di esenzione, occorra tenere conto delle donazioni effettuate nel quinquennio 2001-2006 in cui l’imposta era soppressa. Il caso riguarda una donazione fatta da una coppia di genitori in favore dei due figli e registrata senza l’assolvimento dell’imposta in quanto il valore della donazione si manteneva entro la franchigia di € 1 Mln.

 

La Corte di Cassazione aderisce alla tesi dell’ufficio accertatore, ritenendo rilevanti ai fini dell’erosione della franchigia dall’imposta anche le donazioni antecedenti all’entrata in vigore della norma istitutiva di tale imposta e delle franchigia medesima. Ed infatti, secondo la Corte, la norma che dispone il cumulo delle donazioni anteriori (cd. “coacervo”) fa riferimento a tutte le donazioni intese in senso civilistico, e non esclude quindi le donazioni fiscalmente irrilevanti in quanto poste in essere nel periodo che intercorre tra il 25 ottobre 2001 (data di soppressione dell’imposta) e il 29 novembre 2006 (data di reintroduzione dell’imposta).

 

La Corte rileva inoltre che una diversa interpretazione contrasterebbe con la volontà del legislatore di determinare l’imposta in proporzione alla capacità contributiva, “e dunque, tenendosi conto del fatto che il beneficiario di donazioni che, nel loro complesso, superano di valore il milione di euro, non può ragionevolmente godere della franchigia prevista”.

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