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Decreto del Fare, novità in arrivo per i consulenti finanziari (ex-promotori finanziari)

8/22/2013 | Francesco D'Arco

Dal 1° settembre cambiano le regole sui contratti sottoscritti fuori sede dai clienti. Il Decreto del Fare ha modificato nuovamente l'articolo del TUF relativo al diritto di ripensamento.


Entro il prossimo 1° settembre 2013 gli intermediari dovranno adeguare le proprie procedure e la propria modulistica per i contratti sottoscritti fuori sede. In particolare, entro quella data gli intermediari dovranno prevedere nelle procedure e nella modulistica in questione la sospensione per la durata di 7 giorni di tutte le disposizioni impartite dalla clientela fuori sede nell'ambito del servizio di negoziazione per contro proprio. A stabilirlo il Decreto del Fare che ha definitivamente modificato il tanto discusso art. 30 comma 6 del TUF in materia di diritto di ripensamento per l'offerta fuori sede

 

L'ormai celebre ius poenitendi, che ha conquistato gli onori della cronaca finanziaria estiva in seguito alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 3 giugno 2013, n. 13905, sembra essere finito anche nel Decreto del Fare pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. E proprio sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 è apparso l'art. 56-quater sul "Diritto di ripensamento per l'offerta fuori sede nei servizi di investimento", che ha definitivamente modificato l'art. 30, comma 6, del TUF in materia di diritto di recesso riconosciuto agli investitori distinguendo nettamente tra operazioni svolte prima e dopo il fatidico 1° settembre 2013. 

 

Come chiarito in una comunicazione dello Studio Legale "Zitiello e Associati", con tale modifica "il legislatore ha  ritenuto di intervenire con l’introduzione di tale disposizione che, nonostante una formulazione non propriamente felice, in quanto fa riferimento a 'contratti sottoscritti' piuttosto che a operazioni concluse ed a 'servizi' anziché a servizio, ha comunque chiarito l’ambito di applicazione dell’art. 30, comma 6, del TUF precisando che: (1) per i contratti eseguiti prima del 1° settembre 2013, la disciplina dello ius poenitendi si applica unicamente ai servizi di collocamento e di gestione di portafogli individuali. Trattasi chiaramente di norma di interpretazione autentica, volta ad eliminare gli effetti retroattivi della pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite; (2) per le operazioni che saranno eseguite a decorrere dal 1° settembre 2013, lo ius poenitendi si applica, oltre che ai servizi di collocamento e di gestione di portafogli individuali, anche “ai servizi di investimento di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a)”, ossia in realtà al solo servizio di negoziazione per conto proprio".

 

Secondo lo studio legale Zitiello e Associati, quindi, l'ambito di applicazione della norma ora è più chiaro, così come sono chiare le operazioni che non sono più coinvolte dallo ius poenitendi. Ma i tempi per adeguare il tutto sono stretti dal momento che la data di svolta è il prossimo 1° settembre 2013. 

 

I consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) interessati possono conoscere tutti i dettagli della nuova norma e consultare il testo integrale del nuovo articolo 30 del TUF cliccando qui: "il nuovo Diritto di ripensamento del cliente" 

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