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Tutto è concesso, nessuno è tutelato

1/24/2011 | Carlo Emilio Esini


Con deliberazione n. 17581 del 3 dicembre 2010 la Consob ha modificato l’art.108 del regolamento intermediari sostituendo il comma 7 con il seguente testo: “Il consulente (ex-promotore) non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o del potenziale cliente o comunque al medesimo collegati, salvo che il contratto stipulato dall’intermediario con il cliente lo preveda e sempre che: a) vi sia il preventivo, espresso e specifico consenso scritto del cliente all’utilizzo dei codici da parte del consulente (ex-promotore); b) l’utilizzo avvenga con modalità tali da far constatare all’intermediario l’impiego dei codici da parte del consulente (ex-promotore); c) l’utilizzo da parte del consulente (ex-promotore) comporti l’automatica disabilitazione dei codici stessi”.
In sede di consultazione una buona parte degli operatori, tra i quali, oltre al sottoscritto, figurano anche ABI e ANASF (si veda a riguardo il Dossier di questo numero di?ADVISOR, ndr), si è dichiarata contraria per svariati motivi, ma la commissione ha confermato il proprio orientamento inserendo nell’ordinamento una disposizione che è un complimento definire pessima e inopportuna.
1) La fattura tecnica. È preoccupante che non si riesca a scrivere tre righe di regolamento senza fare degli errori grossolani. La commissione infatti c’è brillantemente riuscita: la norma prevede che il consulente (ex-promotore) possa utilizzare, alle condizioni indicate, “…i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o del potenziale cliente o comunque al medesimo collegati…” ; qualcuno dovrebbe spiegarci come può un “potenziale cliente” aver firmato un contratto che consente al consulente (ex-promotore) l’utilizzo dei codici senza essere divenuto, per ciò solo, un cliente fatto e finito. Inoltre l’uso dei termini “pertinenza” e “collegati” fa sorgere una quantità di problemi operativi molto seri: se infatti uno dei cointestatari di un rapporto rifiuta di consentire l’accesso mentre l’altro accetta, il divieto posto dal primo non avrà alcuna efficacia pratica. Ed ancora; non vi è dubbio che i codici dispositivi del conto corrente sono collegati al cliente e sono legittimamente utilizzabili dal consulente (ex-promotore) che rispetti le condizioni tecniche poste dalla norma; così, per dar modo al consulente (ex-promotore) di inserire gli ordini, gli si consente l’accesso e la disponibilità della stessa liquidità che non può acquisire nemmeno in via temporanea ai sensi dell’art. 108, comma 2, n. 4, del regolamento se non vuole essere radiato.
2) Il sistema. Se immaginiamo un cliente che decide di fare una operazione e chiede al consulente (ex-promotore) di immettere l’ordine on line, allora siamo di fronte allo svolgimento di un’attività di raccolta ordini incompatibile con il sistema; infatti si attuerebbe la ricezione e trasmissione di ordini conferiti verbalmente dal cliente senza che sia richiesto alcun tipo di documentazione, contrariamente a quanto avviene per gli ordini impartiti telefonicamente per i quali gli artt. 57 e 109, comma 2, del RI, impongono la registrazione.
3) L’opportunità. molte osservazioni alla consultazione hanno rilevato che la norma innesca potenziali rischi di delinquency; sul punto la Consob ha risposto che comunque l’uso dei codici non conforme al disposto è illecito amministrativo. Ovvero ti consegno la pistola perché, tanto, hai già il coltello e se sei un serial killer ammazzi lo stesso.
4) La ratio legis. Nel documento di consultazione la Consob ha giustificato la norma sostenendo che essa sarebbe “… diretta a coniugare la tutela degli interessi degli investitori con il principio di offensività, attraverso la previsione di una serie di condizioni ….” Peccato che non si capisca quale sia l’interesse degli investitori che la norma vuole tutelare: forse solo un cliente cui è stato venduto un servizio inadeguato è quello che deve farsi aiutare ad utilizzare lo strumento telematico, ma allora un legislatore serio, in questi casi, vieta l’uso del trading on line non lo incentiva.
Io credo che la norma serva solo a quelle due o tre grosse banche che per ridurre i costi e collocare in massa quello che fa raggiungere il budget alle direzioni commerciali stanno proponendo un’operatività fondata su due gambe: la consulenza intesa come asset allocation standard per tipologia di cliente e la raccolta ordini per via telematica. In pratica, un consulente (ex-promotore) ridotto a mero passacarte, si reca dal cliente con il foglietto della spesa, raccoglie un paio di firme su moduli che il cliente non legge, e inserisce direttamente gli ordini per evitare che il cliente decida magari di comprare qualcosa di diverso. Gli interessi che la Consob ha favorito con questa norma sono solo e soltanto questi. E vi ricordo che è la stessa autorità di vigilanza che ignora da anni l’abolizione dell’art. 28 del vecchio regolamento che dava diritto all’accesso agli atti e ha imposto alle reti una consulenza da supermercato lasciando agonizzare, con i suoi ritardi e inadempimenti, la consulenza professionale. Che i clienti non si preoccupino è abbastanza ovvio: siamo un parco buoi e come tali bruchiamo tranquilli; ma i consulenti finanziari (ex-promotori finanziari), le società e gli
operatori indipendenti e tutti quegli ottimi e seri funzionari che stanno in Consob, cosa aspettano?

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