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Nuovi obblighi (e nuove tasse) per i consulenti finanziari (ex-promotori finanziari)

9/19/2012 | Francesco D'Arco

Sembrava tutto finito e destinato a chiudersi senza l'imposizione di nuovi obblighi per i consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) e invece, a dispetto delle previsioni, è arrivato il più classico "coup de théâtre" firmato Consiglio dei Ministri.


 

Sembrava tutto finito e destinato a chiudersi senza l'imposizione di nuovi obblighi per i consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) e invece, a dispetto delle previsioni, è arrivato il più classico "coup de théâtre" firmato Consiglio dei Ministri. Stiamo parlando del D.Lgs 141/2010 che nella giornata di venerdì 14 settembre è stato approvato in via definitiva con un secondo correttivo contenente "Ulteriori modifiche e integrazioni al D.Lgs 141/2010 recante attuazione della Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori". Un decreto che, per chi non se lo ricordasse, stabilisce tra le altre cose i criteri per l'iscrizione all'albo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi gestito dall'Organismo degli agenti e dei mediatori (OAM).
 
 
Tutti erano ormai convinti il decreto 141/2010 non avrebbe più previsto nessun obbligo di iscrizione all'OAM da parte dei consulenti finanziari (ex-promotori finanziari), un onere in più che dopo una lunga serie di consultazioni con le associazioni di categoria sembrava ormai cancellato ma, con sorpresa di tutti, venerdì 14 settembre l'incubo OAM è riapparso nelle modifiche relative all'art. 7 del decreto legge.
 
 
"Dopo il comma 1" si legge nel secondo correttivo del decreto legge "è aggiunto il seguente: 1-bis. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) iscritti nell’albo previsto dall’articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l’incarico di consulente finanziario (ex-promotore finanziario), purché i finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari".
 
 
Ovvero via libera al collocamento di finanziamenti e servizi di pagamento con un'unica finalità: quella di effettuare investimenti in strumenti finanziari. Se invece un consulente (ex-promotore) volesse semplicemente collocare un prestito o un mutuo o una qualunque altra forma di finanziamento finalizzata, ad esempio, all'acquisto di una casa o di un qualunque altro bene materiale o comunque non strettamente legata a un investimento finanziario, allora scatterebbe l'obbligo di iscrizione all'OAM.
 
 
Non solo. Il consulente (ex-promotore) si troverebbe a svolgere l'esercizio di agente in attività finanziaria e in quanto tale, sempre secondo le modifiche previste dal nuovo art. 7 del Dlgs 141 approvato dal Consiglio dei Ministri del 14 settembre, avrebbe l'obbligo di "di contribuzione previdenziale previsti per i soggetti di cui all’articolo 1742 del codice civile". In altre parole nuove tasse per la categoria. O almeno questo è il rischio che si corre con una legge che lascia troppo spazio all'interpretazione.

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