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Consulenti (ex-promotori)-OAM: oltre al danno la beffa

10/4/2012 | Francesco D'Arco

Entra in vigore il prossimo 17 ottobre il tanto temuto decreto 141/2010 che lega i pf a un nuovo albo. E nel testo del decreto spunta un'altra sorpresa: a partire dal 1° gennaio 2013…


 

Il 2 ottobre 2012 è caduta L'ultima speranza di non vedere in Gazzetta Ufficiale il secondo correttivo del decreto legge 141/2010 relativo all'albo dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria. Nella giornata di martedì scorso, infatti, è stato pubblicato il d.lgs. del 19 settembre 2012, n. 169 contenente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e che stabilisce l'entrata in vigore del tanto temuto art. 7  per il prossimo 17 ottobre 2012 (leggi lo Speciale Petizione OAM). Ma le novità (e le sorprese) purtroppo non finiscono con quella norma.
 
 
 
Secondo la nuova disciplina sulla compatibilità tra l'attività di consulente finanziario (ex-promotore finanziario) e di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio, infatti, "I consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) che abbiano effettivamente svolto l'attività  di  agenzia in  attività  finanziaria  per  uno  o   più   periodi   di   tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente  la  data di  istanza   di   iscrizione   nell'elenco   di   cui   all'articolo 128-quinquies, richiesta ai sensi dell'articolo 17,  hanno  sei  mesi dalla costituzione dell'Organismo per presentare l'istanza. Essi sono esonerati   dal   superamento   dell'esame   di   cui    all'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c),  a  condizione  che  l'esperienza professionale maturata sia certificata  dagli  intermediari  per  cui hanno operato" (art. 17 che modifica Modifiche  l'articolo  26 del decreto  legislativo  13  agosto 2010, n. 141, comma 2-bis).
Cosa significa in pratica? Che "è previsto un regime transitorio per l'iscrizione, qualora necessaria, entro il 31 dicembre 2012 al nuovo elenco degli agenti in attività finanziaria per i consulenti finanziari (ex-promotori finanziari)" spiega dal proprio portale l'Organismo per la tenuta dell'Albo dei Consulenti Finanziari (ex-promotori finanziari). Passato il periodo transitorio per i consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) scatta non solo l'obbligo di iscriversi all'OAM ma anche l'onere di sostenere un secondo esame.
 
 
Quanto costa tutto questo? Secondo quanto stabilito dal secondo correttivo l'OAM determinerà e riscuoterà per i consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) un contributo inferiore rispetto a quanto richiesto agli agenti in attività finanziaria che oggi sono chiamati a versare una quota fissa annua di 200 euro. Dal 1° gennaio 2013, alla quota di iscrizione annuale andrà aggiunta una quota di iscrizione alla prova d'esame pari a 150 euro.
 
 

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