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6/30/2015
Mancano circa cinque mesi allo sbarco sul mercato dei prodotti di risparmio gestito degli ELTIF: il 9 dicembre 2015, come ricorda Assogestioni nel suo sito istituzionale, si applicherà a tutti gli stati membri dell'Unione Europea il Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 123/98 dello scorso 19 maggio.
L'associazione delle SGR ricorda che la commercializzazione di questi strumenti presso gli investitori retail è assoggettata alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, con la conseguente osservanza della disciplina MiFID e con l'aggiunta di nuovi obblighi legati principalmente al ciclo di vita di un ELTIF (almeno 10 anni), all'importo minimo richiesto (10.000 euro), al peso che questi strumenti devono avere all'interno del portafoglio complessivo di un cliente retail (non più del 10%), e all'illiquidità dell'investimento.
Dal 9 dicembre, quindi, gli ELTIF diventeranno realtà e potranno essere autorizzati e commercializzati anche ai risparmiatori: a differenza dei FIA, introdotti con la direttiva AIFM e rivolti esclusivamente agli investitori professionali, il Regolamento sugli ELTIF prevede infatti un regime di commercializzazione armonizzato anche nei confronti degli investitori retail. "Per i risparmiatori gli ELTIF potrebbero diventare una asset class molto interessante. Per il nostro tessuto produttivo, parimenti, sono un'innovazione importante che potrà affiancare il sistema bancario nel finanziamento alle imprese" spiega subito Fabio Galli (nella foto), direttore generale di Assogestioni, che ricorda come, al fine di tutelare maggiormente gli investitori al dettaglio, il Regolamento dell'Unione Europea preveda, in aggiunta ai presidi già previsti dalla direttiva MiFID, ulteriori obblighi per il gestore che commercializza gli ELTIF.
Quanto agli obblighi relativi alle politiche di investimento, Assogestioni ricorda che gli ELTIF possono investire nei seguenti strumenti: strumenti rappresentativi di equity o quasi - equity emessi da un'impresa di portafoglio ammissibile; gli strumenti di debito emessi da un'impresa di portafoglio ammissibile; i prestiti erogati dall'ELTIF a un'impresa di portafoglio ammissibile, con una scadenza non superiore al ciclo di vita dell'ELTIF; le azioni o quote di uno o più altri ELTIF, EuVECA e EuSEF, purché tali ELTIF, EuVECA e EuSEF non abbiano investito più del 10% del loro capitale in ELTIF; le partecipazioni dirette o indirette attraverso imprese di portafoglio ammissibili in singole attività reali per un valore di almeno dieci milioni di euro o di un importo equivalente nella valuta e al momento in cui avviene la spesa.
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