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Consulenza e incentivi, richiamo di attenzione dalla Consob

3/3/2018

Product governance, consulenza, adeguatezza, conflitti di interesse, incentivi, pratiche di vendita abbinata. Ecco alcune delle voci da inserire nella "Relazione sui Servizi" richiesta dalla Commissione


Product governance, consulenza, adeguatezza, conflitti di interesse, incentivi, pratiche di vendita abbinata. Sono questi alcuni dei punti chiave della "Relazione sui servizi" che la Consob ha richiesto ufficialmente, in data 1 marzo, a tutti gli intermediari interessati dalla MiFID II. Un vero e proprio richiamo di attenzione volto a ricordare l'importanza (e l'obbligo) di inviare, così come stabilito dalla normativa, una relazione che illustri nel dettaglio tutte le misure individuare per conformarsi alle prescrizioni della direttiva europea. 

 

"Il quadro normativo delineatosi a seguito dell'adeguamento dell'ordinamento domestico alla disciplina europea di matrice MiFID II ha rilevanti impatti sugli obblighi degli intermediari" si legge nella Comunicazione Comunicazione n. 0056318 firmata dal presidente vicario Anna Genovese. "In particolare, i mutamenti intervenuti richiedono interventi sulle politiche e sull'assetto procedurale, al fine di conformarsi ai mutamenti medesimi".

 

Al riguardo, ricorda la Consob, gli intermediari sono tenuti a inviare, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione (variamente denominata a seconda della natura dell'intermediario medesimo), contenente una rappresentazione delle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori e dell'attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni o da banche.

 

In particolare sono dieci i punti chiave che la Relazione sui servizi dovrà necessariamente toccare: 1) processo di product governance; 2) consulenza in materia di investimenti; 3) valutazione di adeguatezza e di appropriatezza; 4) prodotti complessi ed execution only; 5) informativa alla clientela con particolare riguardo a quella su costi e oneri; 6) pratiche di vendita abbinata; 7) best execution; 8) conflitti di interesse; 9) incentivi; 10) requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari, ivi inclusi gli agenti collegati, quando prestano la consulenza ai clienti in materia di investimenti o forniscono ai clienti informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori.

 

La commissione di vigilanza ha comunque ricordato che per  l'anno corrente, il termine di invio della "Relazione sui servizi" è prorogato al 30 aprile 2018, affinché gli intermediari possano tenere conto dei più recenti sviluppi normativi.

 

Saranno coinvolti da questo nuovo obbligo introdotto dalla MiFID II anche i soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio. "In considerazione del fatto che tali gestori possono sia svolgere servizi di investimento (consulenza in materia di investimenti, gestione di portafogli e, nel caso di GEFIA, ricezione e trasmissione di ordini), sia commercializzare OICR propri o di terzi, le novità introdotte in sede di recepimento del complesso MiFID II, applicabili anche ai medesimi, richiedono la predisposizione di interventi sulle proprie politiche e procedure, al fine di adeguarsi ai mutamenti stessi" spiega la Consob che, anche in questo caso, prevede una proroga, per il 2018, al 30 aprile.

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