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Consulenti (ex-promotori) & incentivi, Anasf dice no ai pregiudizi

1/20/2014 | Marcella Persola

L'associazione presieduta da Maurizio Bufi interviene sul tema delle remunerazioni sostenendo che...


Il tema della remunerazione è stato al centro del dibattito della scorsa settimana. Dopo che le reti hanno detto no, e anche le SIM hanno puntato il dito contro l'estensione delle nuove regole sugli incentivi contenute nel documento di Bankitalia "“Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari”  che è stato in consultazione fino al 12 gennaio, Anasf ha chiarito in un documento ufficiale la sua posizione e le osservazioni che ha fatto pervenire a Bankitalia.

Ecco i temi del parere Anasf inviato a Banca d’Italia di maggiore rilevanza.


Distinzione tra componente fissa (ricorrente) e la componente variabile (non ricorrente) della retribuzione
La distinzione fra le due componenti deve essere caratterizzata a giudizio dall’Associazione da certezza, determinata ex ante secondo criteri oggettivi, formalizzata e documentata dall’intermediario. Non solo, essa dovrà essere per necessità fissata nella documentazione contrattuale che disciplina il rapporto di agenzia.
 
Rapporto tra componente fissa e componente variabile della remunerazione
La direttiva 2013/36/UE introduce il limite massimo di 1/1 al rapporto tra la componente ricorrente e non ricorrente della remunerazione. Tale limite è destinato ad incidere in maniera rilevante nelle politiche di remunerazione del consulente finanziario (ex-promotore finanziario) agente, considerando che è frequente che la porzione incentivante sia più elevata rispetto a quella ricorrente. Si renderà quindi necessario ridisciplinare i contratti di agenzia e, prima ancora, dovrà ripensarsi l’offerta economica degli intermediari rivolta ai consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) agenti.


Identificazione del ‘personale più rilevante’
Anasf segnala il diffuso pregiudizio nei confronti di consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) agenti recanti redditi elevati. Spesso l’elevato portafoglio del consulente finanziario (ex-promotore finanziario) presuppone ed implica maggiore competenza e professionalità: coloro che registrano performances elevate, grazie alle buone relazioni e alle proprie capacità, dimostrano di essere in grado di ‘…stare sul mercato’. Di per sé solo, dunque, il dato economico non può costituire motivo di qualificazione di “personale più rilevante”.
 
Regole da applicare al ‘personale più rilevante’
Ad avviso di Anasf occorre evitare che le disposizioni contenute nel Provvedimento Banca d’Italia in merito al personale rilevante possano avere automatica applicazione nel settore dei consulenti finanziari (ex-promotori finanziari), considerata la natura agenziale del rapporto del “personale più rilevante” e dunque la differenza di presupposti tra personale dipendente ed agente. Ed anzi l’applicazione  meccanica delle norme porterebbe ad effetti discriminatori, per situazioni che sono differenti, considerando che solo l’agente (e non già il dipendente) sopporta in buona parte il rischio di impresa dell’azienda per il quale collabora.

 

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