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Cf, non manca il "sindacato" ma la corretta regolamentazione

5/21/2018 | Manlio Marucci (Federpromm)

Manlio Marucci (Federpromm-Uiltucs) replica all'articolo pubblicato da Giuseppe G. Santorsola che apre una riflessione su come rappresentare gli interessi dei consulenti finanziari.


Al di là degli schemi – in realtà molto restrittivi - con cui il prof. Santorsola ha cercato di delineare lo scenario dei rapporti lavorativi all’interno del sistema dell’intermediazione finanziaria e creditizia, e al modo di come ha cercato di inquadrare le relazioni tra modelli di struttura confliggenti (lavoro dipendente e autonomo), necessita – a parere di chi scrive – essere più attenti al tipo di analisi con cui si affrontano tali problemi, proprio per la complessità con cui storicamente si sono determinati nel corso del tempo i rapporti di forza tra intermediario e consulente, ovvero tra logiche imprenditoriali portate sul piano commerciale alla realizzazione del massimo profitto e le dinamiche legate alla sua applicazione concreta da parte degli operatori professionali che - nell’impostazione e rispetto delle normative di regolamentazione del mercato finanziario a tutela del pubblico risparmio e dei clienti - hanno vissuto una “zona di conflitto” che non ha trovato soluzione ancora oggi.

 

Far riferimento - come sostiene Santorsola - alla Mifid II e agli obblighi derivanti dall’applicazione di tale regolamentazione è una “giustificazione” di tipo ideologico che non trova riscontri oggettivi e coerenza con la natura stessa dell’organizzazione del lavoro degli attuali modelli aziendali poiché richiamano sempre gli stessi schemi che non intaccano gli equilibri consolidati nell’arco degli ultimi trent’anni.

Aver sottolineato tuttavia come non vi sia una corretta identificazione alle relazioni industriali nel settore così come alle rappresentanze sindacali, “mancando al momento il requisito della adesione dei consulenti stessi alle organizzazioni” non risponde alla realtà dei fatti. Probabilmente al collega Santorsola manca un pezzo di storia legata proprio al nostro ruolo che proprio a partire dall’anno 1994 (da una costola dell’Anasf) nasce come organizzazione sindacale (Federpromm- oggi associata a Uiltucs) volta a rappresentare le varie categorie che operano in questo ambito così strutturato, così come manca nell’ambito del settore creditizio l’importanza assunta nelle relazioni di settore dai sindacati del credito e delle assicurazioni in un confronto costante con le controparti datoriali (prevalentemente con ABI, Assicredito e Ania).

 

Sicuramente una forte critica e un rimprovero sul piano politico va mosso nei confronti delle OO.SS. storiche per aver trascurato nel negoziato della contrattazione nazionale - già dal 1991 subito dopo l’approvazione della legge sulle SIM - l’inquadramento degli operatori esterni (ex PF oggi consulenti finanziari) a cui è stato obbligatoriamente imposto – senza nessun criterio logico e razionale - il “modulo” del contratto di agenzia “senza” esclusiva e rappresentanza e “senza” nessuna incidenza nel conto economico aziendale poiché i costi per lo svolgimento dell’attività professionale sono stati assorbiti integralmente dallo stesso consulente finanziario, ivi compresa la doppia previdenza obbligatoria (Inps ed Enasarco).

 

L’aspetto poi dedicato al “cappio” della normativa che vincola alla instaurazione del rapporto di monomandato da parte del Cf con l’intermediario amplifica ancora di più le contraddizioni oggi presenti nel nostro settore a cui bisogna prestare la massima attenzione se non si vuole ricadere in una “stasi depressiva” con conseguenze negative nel ricambio generazionale dei consulenti finanziari, in considerazione del fatto che la media degli iscritti all’OCF - sui 33 mila circa che operano con mandato di agenzia – supera la soglia di oltre 56 anni. Occorre allora affrontare con “altre leve” di intervento le politiche orientate a compensare gli attuali squilibri con logiche che vadano a premiare i giovani con sostegno al reddito come indicato dalle politiche di Banca d’Italia con il documento posto di recente in consultazione sulla “Revisione delle disposizioni di vigilanza in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione”. Non solo si potrebbe applicare e recepire per tutto il personale qualificato che ha rapporti con la clientela - in un quadro sperimentale e già collaudato nell’organizzazione aziendale - l’inquadramento per tali figure professionali dello schema di impostazione misto (parasubordinato) secondo il modello dell’accordo sindacale firmato nel 2013 tra Banca Etica e Organizzazioni sindacali del settore. Un modello ricco di contenuti e privo di contenziosi sul piano giuslavoristico, poiché vi è equilibrio tra parte economica e parte variabile con elementi che sviluppano anche la crescita professionale, la fidelizzazione con il cliente, la trasparenza e correttezza nei comportamenti nell’interesse generale del mercato e di tutto il sistema così strutturato.

Anche se la legge istitutiva delle Sim (ex l. n.1/91) aveva previsto all’art.5 la possibilità di applicare tre forme di rapporto lavorativo come persona fisica il promotore finanziario: come dipendente, come mandatario e come agente, c’è da dire che la quasi totalità degli intermediari ha applicato per non dire “imposto” il classico contratto di agenzia assimilabile all’agente di commercio con tutte le limitazioni e contraddizioni che si è portato dietro. Stessa impostazione poi che si è riproposta senza eccezioni di costituzionalità (in violazione degli artt.3 e 36 della carta costituzionale) con il d.lsg n.58/98 e Mifid fino ad oggi.

 

Occorre quindi con urgenza a mio avviso ripensare a nuove formule contrattuali anche alla luce dei nuovi processi in atto nel nostro settore, dallo smart working al robo-advisory. Ed è proprio – per concludere - nell’ottica “sindacale”, del ruolo svolto dalle parti sociali, dalla loro rappresentanza e rappresentatività negoziale, contrariamente alla posizione espressa da Santorsola, che a mio avviso va rivista tutta l’impostazione della regolamentazione dei rapporti di lavoro, in sintonia con la vasta regolamentazione della normativa di carattere primario e secondario: ruoli indispensabili per la realizzazione di un nuovo modo di intendere la partecipazione e di sviluppo di tutte le figure professionali che operano nel settore dell’intermediazione finanziaria, creditizia ed assicurativa.

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