Poste Italiane e consulenti (ex-promotori): i paletti di Bankitalia
5/28/2014 | Massimo Morici
Via Nazionale ha aggiornato le disposizioni di vigilanza per le banche disciplinando l'attività fuori sede per BancoPosta: potrà avvalersi di personale interno adeguatamente formato che non sia contemporaneamente adibito al servizio postale
Bankitalia mette i paletti all’attività fuori sede di BancoPosta, la divisione bancaria del gruppo Poste Italiane. Come si legge nel terzo aggiornamento del 27 maggio 2014 della circolare n.285 (del 17 dicembre 2013) contenente le disposizioni di vigilanza per le banche, Via Nazionale, che aveva pubblicato a marzo in merito un documento di consultazione pubblica, specifica che Poste "nell’esercizio dell’attività di BancoPosta, può svolgere fuori dalle proprie sedi e succursali le attività di BancoPosta relative a prodotti bancari e servizi bancari e finanziari (diversi da quelli a cui si applica la disciplina dell’offerta fuori sede prevista dagli artt. 30 e ss. del TUF)".
Per attività fuori sede di BancoPosta, Bankitalia intende la raccolta del risparmio tra il pubblico e attività connesse e strumentali; la raccolta del risparmio postale; la prestazione di servizi di pagamento, compresa l’emissione di mezzi di pagamento; la promozione e il collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari abilitati.
Per l’esercizio fuori sede, prosegue la circolare, Poste può avvalersi, oltre ai soggetti esterni abilitati secondo la relativa disciplina (consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) con mandato, ndr), "di proprio personale specializzato e adeguatamente formato, che non sia contemporaneamente adibito ad attività diverse da quelle di bancoposta (ivi incluse, quindi, le attività del servizio postale)”. Fa eccezione, prosegue Bankitalia, l’attività di incasso di bollettini postali, che può essere affidata a personale di Poste adibito al servizio postale. In tutti i casi, conclude la circolare, "per le attività di Bancoposta svolte a domicilio del cliente con personale proprio o terzi è precluso l’incasso di denaro contante e di titoli di credito non muniti della clausola di non trasferibilità”.